| (Circoli didattici di scuola statale
dell'infanzia).
1. Le scuole statali, funzionanti in un medesimo distretto
o in distretti contigui, sono ordinate in circoli didattici, a
ciascuno dei quali corrisponde un ufficio di direzione
didattica di scuola statale dell'infanzia.
2. Ogni circolo didattico di scuola statale dell'infanzia
comprende da un minimo
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di venti ad un massimo di quaranta sezioni.
3. Qualora il numero delle sezioni esistenti nello stesso
distretto o in due distretti contigui non raggiunga il numero
minimo richiesto oppure si oppongano ragioni di funzionalità
che impediscono, anche temporaneamente, la costituzione di
scuola statale dell'infanzia, tali sezioni sono aggregate al
circolo didattico di scuola elementare competente per
territorio.
4. Il numero degli insegnanti di scuola statale
dell'infanzia compresi in un circolo didattico di scuola
elementare concorre, a tutti gli effetti, a costituire
l'organico del circolo.
5. Le direzioni didattiche di scuola statale dell'infanzia
hanno competenza sulle scuole del servizio pubblico integrato
e su quelle private nei limiti indicati dalla presente
legge.
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