| (Anticipo della pensione).
1. I soggetti che usufruiscono, avendone titolo, dei
congedi di cui all'articolo 2 hanno diritto, a scelta ed a
richiesta, di percepire un'indennità mensile pari
all'ammontare del rateo mensile della pensione maturata,
erogata dall'ente previdenziale cui il lavoratore o la
lavoratrice sono iscritti.
2. L'età per la maturazione del diritto a pensione nonché i
requisiti per la pensione di anzianità vengono prolungati di
un periodo corrispondente a quello in cui è stato percepito il
trattamento anticipato di pensione.
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