| (Scuole delle regioni e
degli enti locali).
1. Le regioni e gli enti locali, oltre agli obblighi
istituzionali stabiliti dalle leggi vigenti in materia di
diritto allo studio, di edilizia e di fornitura di servizi,
possono, nell'ambito della loro autonomia, contribuire alla
promozione del servizio pubblico integrato della scuola
dell'infanzia, sul territorio di rispettiva competenza,
mediante:
a) la istituzione e la gestione di proprie scuole,
uniformandosi alle norme generali di cui al capo I;
b) la erogazione di contributi finanziari con
carattere integrativo in favore di scuole che rispondano alle
condizioni di cui all'articolo 7 e alle quali si riconoscano
ragioni di particolare rilevanza pubblica;
c) la promozione di attività volte in modo
specifico ad una più diffusa consapevolezza delle finalità
educative e sociali della scuola dell'infanzia.
2. Le scuole dell'infanzia delle regioni e degli enti
locali fanno parte del servizio pubblico integrato di cui
all'articolo 6.
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3. Gli enti interessati concordano con il Ministero della
pubblica istruzione un regime di rapporti giuridici ed
economici, mediante convenzioni, per quanto concerne
contributi all'integrazione del bilancio, ordinamenti
didattici, trattamento giuridico ed economico del personale e
per il necessario coordinamento funzionale del servizio.
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