| (Istituzione).
1. L'istituzione di scuole dell'infanzia a carattere
meramente privato è soggetta a presa d'atto da parte del
provveditore agli studi, il quale, sulla base di una relazione
del direttore didattico competente per territorio, accertato
il possesso, da parte del gestore, dei requisiti stabiliti
dalla legge, ne autorizza l'attività secondo le disposizioni
generali di cui al capo I della presente legge.
2. L'autorizzazione può essere revocata in caso di
accertata inadempienza.
Capo IV.
NORME FINALI E TRANSITORIE
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