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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1336
DDL0203-0023
Progetto di legge Camera n. 203 - testo presentato - (DDL11-203)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C203. TESTIPDL
...C203.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. NORME GENERALI
Art. 21.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC203 ZZ11 ZZPD ZZPR
                    (Aree in difficoltà).
    1.  Al fine di assicurare condizioni omogenee di frequenza
  della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale,
  entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, il Ministro della pubblica istruzione dispone una
  ricognizione sullo stato delle istituzioni esistenti, sul loro
  grado di funzionalità e sulle esigenze di nuove istituzioni,
  considerato il servizio assicurato dalle scuole statali, da
  quelle di iniziativa regionale e degli enti locali, nonché da
  quelle di enti, associazioni e privati, e ne riferisce al
  Parlamento.
 
                              Pag. 18
 
    2.  Nei limiti delle disponibilità stabilite annualmente
  dalla legge finanziaria, il Ministro della pubblica istruzione
  cura la elaborazione di un piano triennale di interventi
  finalizzati all'adeguamento e allo sviluppo del servizio della
  scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale.  Il
  suddetto piano considera le scuole statali esistenti e le
  nuove istituzioni ritenute necessarie, l'iniziativa delle
  regioni e degli enti locali nonché quella degli enti, delle
  istituzioni e delle associazioni non aventi scopo di lucro le
  cui scuole rientrano nel servizio pubblico integrato.
    3.  Con particolare riferimento alle regioni e alle province
  che presentano gravi situazioni deficitarie sotto il profilo
  delle istituzioni in esse operanti e delle esigenze di
  qualificazione del servizio, il Ministro della pubblica
  istruzione dispone con priorità gli interventi ritenuti
  necessari al fine di assicurare una generalizzazione delle
  scuola dell'infanzia in condizioni di omogeneità quantitativa
  e qualitativa.
    4.  Per la medesima finalità di cui al comma 3, il Ministro
  della pubblica istruzione promuove a livello nazionale,
  regionale e locale, d'intesa con i Ministeri competenti e con
  le regioni interessate, conferenze di servizio fra le diverse
  amministrazioni statali, regionali e comunali al fine di
  favorire la convergenza degli interventi secondo le rispettive
  competenze.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-203 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0203 TOTPAG=0019 TOTDOC=0024 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=020 PAGFIN=0018 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=020300 00 FASCIDC=11DDL0203 SORTNAV=0020300 000 00000 ZZDDLC203 NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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