| (Aree in difficoltà).
1. Al fine di assicurare condizioni omogenee di frequenza
della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della pubblica istruzione dispone una
ricognizione sullo stato delle istituzioni esistenti, sul loro
grado di funzionalità e sulle esigenze di nuove istituzioni,
considerato il servizio assicurato dalle scuole statali, da
quelle di iniziativa regionale e degli enti locali, nonché da
quelle di enti, associazioni e privati, e ne riferisce al
Parlamento.
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2. Nei limiti delle disponibilità stabilite annualmente
dalla legge finanziaria, il Ministro della pubblica istruzione
cura la elaborazione di un piano triennale di interventi
finalizzati all'adeguamento e allo sviluppo del servizio della
scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale. Il
suddetto piano considera le scuole statali esistenti e le
nuove istituzioni ritenute necessarie, l'iniziativa delle
regioni e degli enti locali nonché quella degli enti, delle
istituzioni e delle associazioni non aventi scopo di lucro le
cui scuole rientrano nel servizio pubblico integrato.
3. Con particolare riferimento alle regioni e alle province
che presentano gravi situazioni deficitarie sotto il profilo
delle istituzioni in esse operanti e delle esigenze di
qualificazione del servizio, il Ministro della pubblica
istruzione dispone con priorità gli interventi ritenuti
necessari al fine di assicurare una generalizzazione delle
scuola dell'infanzia in condizioni di omogeneità quantitativa
e qualitativa.
4. Per la medesima finalità di cui al comma 3, il Ministro
della pubblica istruzione promuove a livello nazionale,
regionale e locale, d'intesa con i Ministeri competenti e con
le regioni interessate, conferenze di servizio fra le diverse
amministrazioni statali, regionali e comunali al fine di
favorire la convergenza degli interventi secondo le rispettive
competenze.
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