| Onorevoli Colleghi! - L'inserimento nella legge
istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978,
n. 833, dei problemi relativi all'assistenza psichiatrica
attraverso gli articoli 17, 33, 34, 35 e 64 ha eliminato ogni
atto legislativo separato, collegando in modo integrato i
problemi dei malati psichici al quadro generale della tutela
della salute dei cittadini.
A tale affermazione di principio e alle conseguenti
innovazioni normative generali quali potevano essere contenute
in una legge-quadro come la n. 833 non sono seguiti atti
fondamentali, come il piano sanitario nazionale di attuazione
della legge; tali carenze che hanno inciso negativamente
sull'attuazione della riforma sanitaria in generale, ancor più
hanno inciso sulla organizzazione dei servizi psichiatrici
innovata in modo radicale con la stessa legge n.
833.
In particolare, la mancanza di una norma di indirizzo con
cui individuare l'articolazione strutturale e operativa di
tali servizi ha fatto si che nelle varie regioni fossero date
interpretazioni diverse dei princìpi generali della n. 833
nell'attuazione e organizzazione dei servizi psichiatrici.
A tutto ciò, considerate anche le grosse carenze di
personale preesistenti al 1978 e la mancata assegnazione di un
fondo finanziario per la nuova dotazione di personale e
soprattutto delle strutture atte a funzionare come strutture
intermedie fra l'attività di assistenza ambulatoriale o
domiciliare ed il ricovero ospedaliero, la quasi generale
mancanza di tali strutture,
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l'impossibilità per i pazienti già ricoverati negli ospedali
psichiatrici prima del 15 maggio 1978 a rientrarvi per
soggiorni più o meno brevi (in genere si trattava di
medio-lungo degenti o lungo assistiti), risale forse la
maggiore responsabilità dei reali vuoti assistenziali che si
sono creati.
Ma è mancata anche una uniforme, corretta interpretazione
della indicazione legislativa: sulla continuità terapeutica
che deve essere assicurata ai malati psichici; sulla struttura
dipartimentale dei servizi territoriali ed ospedalieri.
Da ciò la necessità di dare delle norme di indirizzo
attraverso una legge nazionale cui possano far riferimento le
leggi regionali tenendo conto delle particolari esigenze
demografico-territoriali locali. D'altronde è chiaramente
prevedibile che tali norme possano essere suscettibili di una
qualche integrazione o modificazione futura in base a quanto
c'è da esperire in tale campo non solo in Italia; nello stesso
tempo è necessario che esse non incidano, con le loro
caratteristiche settoriali, sull'impostazione di una
legge-quadro come la n. 833. Ne discende che l'articolato di
legge che recepirà tali norme di indirizzo deve assumere una
sistemazione legislativa al di fuori della n. 833 che è una
legge-quadro.
Appare opportuno invece un aggiustamento tecnico degli
articoli 33, 34 e 35 per rimediare ad alcune lacune che sono
emerse nell'applicazione della legge in questi quindici
anni.
Infatti i trattamenti sanitari obbligatori in base
all'articolo 33 possono essere fatti in strutture non
ospedaliere che possono essere rappresentate dalla struttura
protetta di cui un paziente, non necessariamente psichiatrico,
può usufruire più o meno a lungo. Appare allora opportuno che
anche in tale situazione siano applicate le norme di tutela
giurisdizionale previste agli articoli 34 e 35 per i
trattamenti sanitari obbligatori per malati mentali in
particolare per quanto riguarda la durata del
provvedimento.
Inoltre un motivo di conflittualità di competenze, con
dirette conseguenze sull'immediatezza di un intervento pur
necessario, è rappresentato dal fatto che gli operatori
psichiatrici negli interventi domiciliari o comunque
territoriali non hanno poteri o funzioni di polizia sanitaria;
ma non appare neanche corretto attribuirglieli se si vuol
conservar loro l'attributo fondamentale di persone intese esse
stesse come strumenti terapeutici.
Su tutte queste premesse si fonda l'articolato di legge che
qui si propone.
All'articolo 1 viene proposta una formulazione
dell'articolo 33 della legge n. 833 nella quale vengono
anticipate a favore di qualsiasi forma di trattamento
sanitario obbligatorio le norme di tutela giurisdizionale nei
confronti anche del sindaco in qualità di autorità sanitaria
previste per i trattamenti obbligatori per i malati mentali
negli attuali articoli 34 e 35 della legge n. 833.
All'articolo 2 viene proposta una rielaborazione
dell'attuale articolo 34 che contiene le seguenti
modifiche:
al comma 2 si dà una indicazione di massima, ma
comprensiva anche della spedalità residenziale protratta,
della strutturazione dipartimentale dei servizi di salute
mentale;
al comma 3 si precisa la necessità di assicurare la
sorveglianza sanitaria del malato in costanza di ricovero, nel
suo interesse e nei suoi rapporti con l'ambiente familiare e
sociale;
al comma 5 si prevede che la convalida del trattamento
sanitario obbligatorio per degenza ospedaliera sia affidata ad
uno psichiatra;
al comma 6 si precisa che nei casi di necessità, ove non
sia possibile l'intervento specificamente tecnico dei servizi
di salute mentale e non potendo e non dovendo gli operatori
psichiatrici assumere funzioni di polizia sanitaria, sia
l'autorità preposta alla pubblica sicurezza in genere a
provvedere all'accompagnamento dell'infermo al più vicino
centro ospedaliero dotato di servizio psichiatrico di diagnosi
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e cura, laddove cioè deve essere sempre assicurata la
presenza di uno psichiatra;
al comma 7, ad evitare ogni dubbio interpretativo circa
la liceità di interventi sanitari in attesa dell'ordinanza del
sindaco si specifica che i medici del servizio psichiatrico di
diagnosi e cura adottano tutti gli interventi di urgenza
prettamente necessari nell'interesse dell'infermo.
All'articolo 3 viene proposta una stesura dell'attuale
articolo 35 contenente come modifica un prolungamento della
durata del trattamento sanitario obbligatorio da sette a
quindici giorni e la disposizione che quando il trattamento
sanitario obbligatorio per malattia mentale superi 30 giorni
il giudice tutelare può applicare all'interessato le norme di
tutela previste per i minori, soprattutto per la salvaguardia
patrimoniale.
All'articolo 4 sono previste invece le norme di indirizzo
per l'istituzione dei servizi di salute mentale di cui al
comma 2 dell'articolo 34 nella nuova stesura prevista
all'articolo 2 della presente proposta di legge. Tali norme di
indirizzo per quanto detto in precedenza devono rimanere come
articolato a parte rispetto alla legge n. 833 per poter
rispondere a possibili aggiustamenti legati alla ulteriore
esperienza di attuazione della riforma psichiatrica senza con
questo dover intervenire sulla impostazione quadro dei servizi
sanitari prevista in generale dalla legge istitutiva del
servizio sanitario nazionale.
Ad evitare ambiguità di collocamento nell'ambito delle
strutture sanitarie e sociali si precisa anzitutto che i
servizi di salute mentale sono strutture sanitarie
specialistiche di cui tutte le unità sanitarie locali devono
dotarsi. Tali servizi, comprendenti un centro diurno, devono
provvedere comunque all'assistenza domiciliare e ambulatoriale
territoriale.
La dotazione o meno anche di un servizio di diagnosi o cura
ospedaliera è programmata su disposizione regionale in base a
determinate, specifiche necessità terapeutiche ad evitare le
frequenti ed assurde collocazioni di fortuna attuate dopo la
riforma del 1978 ma tuttora in funzione quasi ovunque in
Italia.
E' previsto un limite minimo di dotazione di un posto letto
per centomila abitanti rispetto alla popolazione servita,
essendo chiaro per il disposto dell'ultimo comma dell'articolo
36 della legge n. 132 del 1968 che nessun servizio di diagnosi
e cura può superare i trenta posti letto.
Accanto a tali strutture per malati acuti che, è opportuno
sottolinearlo, non sono necessariamente dei brevi degenti, è
previsto che la legge regionale disciplini l'istituzione di
servizi sanitari psichiatrici presso strutture per spedalità
residenziale protratta gestite anche da più unità sanitarie
locali in modo consortile.
Però i ricoveri presso questi servizi devono essere
autorizzati dal servizio di salute mentale competente per
territorio, che diviene corresponsabile del programma
assistenziale, terapeutico e riabilitativo, al fine di
garantire la continuità dell'intervento terapeutico.
Con riferimento poi all'articolo 39 della legge n. 833 e al
decreto interministeriale 9 novembre 1982 si prevede che le
regioni sedi di cliniche universitarie possano affidare a
queste uno o più servizi di cui al comma 2 dell'articolo 2
della presente proposta di legge. L'organizzazione di detti
servizi affidati a personale universitario deve essere del
tutto analoga a quella dei servizi gestiti da personale non
universitario.
La legge regionale deve stabilire l'organico base della
équipe multiprofessionale e multidisciplinare del
servizio di salute mentale.
Si prevede inoltre l'affidamento ad un primario psichiatra
della responsabilità del servizio di salute mentale quando
questi comprenda il servizio di diagnosi e cura ospedaliera.
E' previsto però che la responsabilità di un servizio di
salute mentale dotato solo di servizi territoriali e non
ospedalieri possa essere affidata ad un aiuto responsabile.
Si stabiliscono infine sessanta giorni come termine entro
il quale le regioni devono comunicare al Ministero della
sanità i provvedimenti attuati relativamente al superamento
degli ospedali psichiatrici.
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