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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1339
DDL0211-0002
Progetto di legge Camera n. 211 - testo presentato - (DDL11-211)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C211. TESTIPDL
...C211.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC211 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! - L'inserimento nella legge
  istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978,
  n. 833, dei problemi relativi all'assistenza psichiatrica
  attraverso gli articoli 17, 33, 34, 35 e 64 ha eliminato ogni
  atto legislativo separato, collegando in modo integrato i
  problemi dei malati psichici al quadro generale della tutela
  della salute dei cittadini.
    A tale affermazione di principio e alle conseguenti
  innovazioni normative generali quali potevano essere contenute
  in una legge-quadro come la n. 833 non sono seguiti atti
  fondamentali, come il piano sanitario nazionale di attuazione
  della legge; tali carenze che hanno inciso negativamente
  sull'attuazione della riforma sanitaria in generale, ancor più
  hanno inciso sulla organizzazione dei servizi psichiatrici
  innovata in modo radicale con la stessa legge n.
  833.
    In particolare, la mancanza di una norma di indirizzo con
  cui individuare l'articolazione strutturale e operativa di
  tali servizi ha fatto si che nelle varie regioni fossero date
  interpretazioni diverse dei princìpi generali della n. 833
  nell'attuazione e organizzazione dei servizi psichiatrici.
    A tutto ciò, considerate anche le grosse carenze di
  personale preesistenti al 1978 e la mancata assegnazione di un
  fondo finanziario per la nuova dotazione di personale e
  soprattutto delle strutture atte a funzionare come strutture
  intermedie fra l'attività di assistenza ambulatoriale o
  domiciliare ed il ricovero ospedaliero, la quasi generale
  mancanza di tali strutture,
 
                               Pag. 2
 
  l'impossibilità per i pazienti già ricoverati negli ospedali
  psichiatrici prima del 15 maggio 1978 a rientrarvi per
  soggiorni più o meno brevi (in genere si trattava di
  medio-lungo degenti o lungo assistiti), risale forse la
  maggiore responsabilità dei reali vuoti assistenziali che si
  sono creati.
    Ma è mancata anche una uniforme, corretta interpretazione
  della indicazione legislativa: sulla continuità terapeutica
  che deve essere assicurata ai malati psichici; sulla struttura
  dipartimentale dei servizi territoriali ed ospedalieri.
    Da ciò la necessità di dare delle norme di indirizzo
  attraverso una legge nazionale cui possano far riferimento le
  leggi regionali tenendo conto delle particolari esigenze
  demografico-territoriali locali.  D'altronde è chiaramente
  prevedibile che tali norme possano essere suscettibili di una
  qualche integrazione o modificazione futura in base a quanto
  c'è da esperire in tale campo non solo in Italia; nello stesso
  tempo è necessario che esse non incidano, con le loro
  caratteristiche settoriali, sull'impostazione di una
  legge-quadro come la n. 833.  Ne discende che l'articolato di
  legge che recepirà tali norme di indirizzo deve assumere una
  sistemazione legislativa al di fuori della n. 833 che è una
  legge-quadro.
    Appare opportuno invece un aggiustamento tecnico degli
  articoli 33, 34 e 35 per rimediare ad alcune lacune che sono
  emerse nell'applicazione della legge in questi quindici
  anni.
    Infatti i trattamenti sanitari obbligatori in base
  all'articolo 33 possono essere fatti in strutture non
  ospedaliere che possono essere rappresentate dalla struttura
  protetta di cui un paziente, non necessariamente psichiatrico,
  può usufruire più o meno a lungo.  Appare allora opportuno che
  anche in tale situazione siano applicate le norme di tutela
  giurisdizionale previste agli articoli 34 e 35 per i
  trattamenti sanitari obbligatori per malati mentali in
  particolare per quanto riguarda la durata del
  provvedimento.
    Inoltre un motivo di conflittualità di competenze, con
  dirette conseguenze sull'immediatezza di un intervento pur
  necessario, è rappresentato dal fatto che gli operatori
  psichiatrici negli interventi domiciliari o comunque
  territoriali non hanno poteri o funzioni di polizia sanitaria;
  ma non appare neanche corretto attribuirglieli se si vuol
  conservar loro l'attributo fondamentale di persone intese esse
  stesse come strumenti terapeutici.
    Su tutte queste premesse si fonda l'articolato di legge che
  qui si propone.
    All'articolo 1 viene proposta una formulazione
  dell'articolo 33 della legge n. 833 nella quale vengono
  anticipate a favore di qualsiasi forma di trattamento
  sanitario obbligatorio le norme di tutela giurisdizionale nei
  confronti anche del sindaco in qualità di autorità sanitaria
  previste per i trattamenti obbligatori per i malati mentali
  negli attuali articoli 34 e 35 della legge n. 833.
    All'articolo 2 viene proposta una rielaborazione
  dell'attuale articolo 34 che contiene le seguenti
  modifiche:
      al comma 2 si dà una indicazione di massima, ma
  comprensiva anche della spedalità residenziale protratta,
  della strutturazione dipartimentale dei servizi di salute
  mentale;
      al comma 3 si precisa la necessità di assicurare la
  sorveglianza sanitaria del malato in costanza di ricovero, nel
  suo interesse e nei suoi rapporti con l'ambiente familiare e
  sociale;
      al comma 5 si prevede che la convalida del trattamento
  sanitario obbligatorio per degenza ospedaliera sia affidata ad
  uno psichiatra;
      al comma 6 si precisa che nei casi di necessità, ove non
  sia possibile l'intervento specificamente tecnico dei servizi
  di salute mentale e non potendo e non dovendo gli operatori
  psichiatrici assumere funzioni di polizia sanitaria, sia
  l'autorità preposta alla pubblica sicurezza in genere a
  provvedere all'accompagnamento dell'infermo al più vicino
  centro ospedaliero dotato di servizio psichiatrico di diagnosi
 
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  e cura, laddove cioè deve essere sempre assicurata la
  presenza di uno psichiatra;
      al comma 7, ad evitare ogni dubbio interpretativo circa
  la liceità di interventi sanitari in attesa dell'ordinanza del
  sindaco si specifica che i medici del servizio psichiatrico di
  diagnosi e cura adottano tutti gli interventi di urgenza
  prettamente necessari nell'interesse dell'infermo.
    All'articolo 3 viene proposta una stesura dell'attuale
  articolo 35 contenente come modifica un prolungamento della
  durata del trattamento sanitario obbligatorio da sette a
  quindici giorni e la disposizione che quando il trattamento
  sanitario obbligatorio per malattia mentale superi 30 giorni
  il giudice tutelare può applicare all'interessato le norme di
  tutela previste per i minori, soprattutto per la salvaguardia
  patrimoniale.
    All'articolo 4 sono previste invece le norme di indirizzo
  per l'istituzione dei servizi di salute mentale di cui al
  comma 2 dell'articolo 34 nella nuova stesura prevista
  all'articolo 2 della presente proposta di legge.  Tali norme di
  indirizzo per quanto detto in precedenza devono rimanere come
  articolato a parte rispetto alla legge n. 833 per poter
  rispondere a possibili aggiustamenti legati alla ulteriore
  esperienza di attuazione della riforma psichiatrica senza con
  questo dover intervenire sulla impostazione quadro dei servizi
  sanitari prevista in generale dalla legge istitutiva del
  servizio sanitario nazionale.
    Ad evitare ambiguità di collocamento nell'ambito delle
  strutture sanitarie e sociali si precisa anzitutto che i
  servizi di salute mentale sono strutture sanitarie
  specialistiche di cui tutte le unità sanitarie locali devono
  dotarsi.  Tali servizi, comprendenti un centro diurno, devono
  provvedere comunque all'assistenza domiciliare e ambulatoriale
  territoriale.
    La dotazione o meno anche di un servizio di diagnosi o cura
  ospedaliera è programmata su disposizione regionale in base a
  determinate, specifiche necessità terapeutiche ad evitare le
  frequenti ed assurde collocazioni di fortuna attuate dopo la
  riforma del 1978 ma tuttora in funzione quasi ovunque in
  Italia.
    E' previsto un limite minimo di dotazione di un posto letto
  per centomila abitanti rispetto alla popolazione servita,
  essendo chiaro per il disposto dell'ultimo comma dell'articolo
  36 della legge n. 132 del 1968 che nessun servizio di diagnosi
  e cura può superare i trenta posti letto.
    Accanto a tali strutture per malati acuti che, è opportuno
  sottolinearlo, non sono necessariamente dei brevi degenti, è
  previsto che la legge regionale disciplini l'istituzione di
  servizi sanitari psichiatrici presso strutture per spedalità
  residenziale protratta gestite anche da più unità sanitarie
  locali in modo consortile.
    Però i ricoveri presso questi servizi devono essere
  autorizzati dal servizio di salute mentale competente per
  territorio, che diviene corresponsabile del programma
  assistenziale, terapeutico e riabilitativo, al fine di
  garantire la continuità dell'intervento terapeutico.
    Con riferimento poi all'articolo 39 della legge n. 833 e al
  decreto interministeriale 9 novembre 1982 si prevede che le
  regioni sedi di cliniche universitarie possano affidare a
  queste uno o più servizi di cui al comma 2 dell'articolo 2
  della presente proposta di legge.  L'organizzazione di detti
  servizi affidati a personale universitario deve essere del
  tutto analoga a quella dei servizi gestiti da personale non
  universitario.
    La legge regionale deve stabilire l'organico base della
  équipe  multiprofessionale e multidisciplinare del
  servizio di salute mentale.
    Si prevede inoltre l'affidamento ad un primario psichiatra
  della responsabilità del servizio di salute mentale quando
  questi comprenda il servizio di diagnosi e cura ospedaliera.
  E' previsto però che la responsabilità di un servizio di
  salute mentale dotato solo di servizi territoriali e non
  ospedalieri possa essere affidata ad un aiuto responsabile.
    Si stabiliscono infine sessanta giorni come termine entro
  il quale le regioni devono comunicare al Ministero della
  sanità i provvedimenti attuati relativamente al superamento
  degli ospedali psichiatrici.
 
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