| (Reddito minimo garantito).
1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e
2, che usufruiscono dei congedi di cui agli articoli 3 e 4, è
stabilita la corresponsione di un reddito minimo garantito per
tutta la durata del congedo stesso.
2. Il reddito di cui al comma 1 è calcolato dall'INPS in
misura pari al cinquanta per cento della retribuzione media
giornaliera di fatto percepita pro-capite dai lavoratori
e dalle lavoratrici dipendenti ed accertata dall'ISTAT con
riferimento all'anno precedente, salvo quanto disposto
all'articolo 15, lettera c). Il reddito minimo non
concorre alla base imponibile IRPEF né ai fini
contributivi.
3. L'indennità è corrisposta con i medesimi criteri
previsti al terzo comma dell'articolo 15 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204.
4. Essa è cumulabile, fino al raggiungimento dell'intero
importo della retribuzione corrispondente ai giorni del
congedo, con l'anticipazione prevista all'articolo 8.
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