| 1. L'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
sostituito dal seguente:
"Art. 33. (Norme per gli accertamenti ed i
trattamenti sanitari volontari e obbligatori). - 1. Gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma
volontari.
2. Nei casi di cui alla presente legge ed in quelli
previsti da leggi dello Stato possono essere disposti
dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel
rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e
politici, compreso, per quanto possibile, il diritto alla
libera scelta del medico e del luogo di cura.
3. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità
di autorità sanitaria su proposta motivata di un medico,
convalidata da un medico dipendente dell'unità sanitaria
locale, nel cui territorio si trova la persona da sottoporre
al trattamento.
4. Il provvedimento del sindaco deve essere motivato in
riferimento alla necessità concreta di imporre il trattamento
e, corredato dalla proposta medica e dalla convalida del
medico dell'unità sanitaria locale, deve essere notificato,
entro quarantotto ore, tramite messo comunale, al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
5. Il giudice tutelare entro le successive quarantotto ore,
assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti,
anche a carattere peritale, provvede con decreto motivato a
convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà
comunicazione al sindaco.
6. Nei casi di urgente necessità il medico provvede al
trattamento e lo comunica quindi al sindaco entro ventiquattro
ore.
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7. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
cessazione del trattamento sanitario obbligatorio.
8. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
sono attuati dai presìdi e servizi sanitari pubblici
territoriali e, ove necessiti, in regime di ricovero nelle
strutture pubbliche o convenzionate a tal fine preposte.
9. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
di cui al presente articolo devono essere accompagnati da
iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la
partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità
sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti
trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di
prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici
tra servizi e comunità.
10. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio
l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga
opportuno.
11. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o
di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o
prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
12. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco
decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di
modifica sono adottati con lo stesso procedimento del
provvedimento revocato o modificato".
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