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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1340
DDL0211-0003
Progetto di legge Camera n. 211 - testo presentato - (DDL11-211)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C211. TESTIPDL
...C211.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC211 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
  sostituito dal seguente:
    "Art.  33.  (Norme per gli accertamenti ed i
  trattamenti sanitari volontari e obbligatori). -  1.  Gli
  accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma
  volontari.
    2.  Nei casi di cui alla presente legge ed in quelli
  previsti da leggi dello Stato possono essere disposti
  dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari
  obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel
  rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e
  politici, compreso, per quanto possibile, il diritto alla
  libera scelta del medico e del luogo di cura.
    3.  Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
  sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità
  di autorità sanitaria su proposta motivata di un medico,
  convalidata da un medico dipendente dell'unità sanitaria
  locale, nel cui territorio si trova la persona da sottoporre
  al trattamento.
    4.  Il provvedimento del sindaco deve essere motivato in
  riferimento alla necessità concreta di imporre il trattamento
  e, corredato dalla proposta medica e dalla convalida del
  medico dell'unità sanitaria locale, deve essere notificato,
  entro quarantotto ore, tramite messo comunale, al giudice
  tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
    5.  Il giudice tutelare entro le successive quarantotto ore,
  assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti,
  anche a carattere peritale, provvede con decreto motivato a
  convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà
  comunicazione al sindaco.
    6.  Nei casi di urgente necessità il medico provvede al
  trattamento e lo comunica quindi al sindaco entro ventiquattro
  ore.
 
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    7.  In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
  cessazione del trattamento sanitario obbligatorio.
    8.  Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
  sono attuati dai presìdi e servizi sanitari pubblici
  territoriali e, ove necessiti, in regime di ricovero nelle
  strutture pubbliche o convenzionate a tal fine preposte.
    9.  Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
  di cui al presente articolo devono essere accompagnati da
  iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la
  partecipazione da parte di chi vi è obbligato.  L'unità
  sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti
  trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di
  prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici
  tra servizi e comunità.
    10.  Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio
  l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga
  opportuno.
    11.  Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o
  di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o
  prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
    12.  Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco
  decide entro dieci giorni.  I provvedimenti di revoca o di
  modifica sono adottati con lo stesso procedimento del
  provvedimento revocato o modificato".
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-211 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0211 TOTPAG=0012 TOTDOC=0006 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=021100 00 FASCIDC=11DDL0211 SORTNAV=0021100 000 00000 ZZDDLC211 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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