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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1341
DDL0211-0004
Progetto di legge Camera n. 211 - testo presentato - (DDL11-211)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C211. TESTIPDL
...C211.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC211 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
  sostituito dal seguente:
    "Art.  34. -  (Accertamenti e trattamenti sanitari
  volontari e obbligatori per malattia mentale) -  1.  Gli
  accertamenti ed i trattamenti sanitari di cui all'articolo 33
  possono essere disposti nei confronti di persone affette da
  malattia mentale.
    2.  La legge regionale, uniformandosi ai criteri indicati
  dagli atti di indirizzo e coordinamento adottati ai sensi
  dell'articolo 5, primo comma, della presente legge,
  disciplina, nell'ambito delle unità sanitarie locali e nel
  complesso dei servizi
 
                               Pag. 6
 
  generali per la tutela della salute, l'istituzione di
  servizi dipartimentali di salute mentale con funzioni
  preventive, curative e riabilitative; essi sono articolati, in
  rapporto alle necessità, in servizi di assistenza sanitaria
  domiciliare e ambulatoriale territoriale, servizi di
  assistenza sanitaria attuata presso residenze apposite,
  servizi psichiatrici di diagnosi e cura presso gli ospedali
  generali o policlinici universitari e servizi sanitari
  psichiatrici presso strutture per spedalità residenziale
  protratta.
    3.  Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
  relativi alle malattie mentali sono attuati nei servizi di cui
  al comma 2, assicurando, in costanza di ricovero, la
  sorveglianza sanitaria del malato nel suo interesse e nei suoi
  rapporti con l'ambiente familiare e sociale, nonché la
  necessaria continuità terapeutica.
    4.  Il trattamento sanitario obbligatorio viene prestato in
  condizioni di ricovero quando esistano alterazioni psichiche
  che richiedono la necessità di interventi terapeutici se gli
  stessi vengono rifiutati dall'infermo o, qualora si tratti di
  minore, dal suo legale rappresentante e se non vi siano le
  condizioni e le circostanze che consentano di adottare
  tempestivi ed idonei trattamenti extra-ospedalieri.
    5.  Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario
  obbligatorio in condizioni di ricovero deve essere preceduto
  dalla convalida della proposta di cui al comma 3 dell'articolo
  33 da parte di un medico psichiatra dell'unità sanitaria
  locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto
  nel presente comma.
    6.  Nei casi di urgente necessità, che richiedano
  l'immediata protezione dell'infermo, ed ove non sia possibile
  l'intervento del servizio di salute mentale, l'autorità
  preposta alla pubblica sicurezza provvede all'accompagnamento
  dell'infermo stesso ad un vicino centro ospedaliero dotato di
  servizio psichiatrico di diagnosi e cura.  Nei casi predetti
  l'attestazione della necessità del trattamento in condizioni
  di degenza ospedaliera emessa dal medico del servizio
  psichiatrico di
 
                               Pag. 7
 
  diagnosi e cura tiene luogo, agli effetti del provvedimento
  del sindaco, della proposta e della convalida di cui al comma
  3 dell'articolo 33.
    7.  In attesa del provvedimento del sindaco i medici del
  servizio psichiatrico di diagnosi e cura adottano gli
  interventi di urgenza strettamente necessari nell'interesse
  dell'infermo".
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-211 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0211 TOTPAG=0012 TOTDOC=0006 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=026 PAGFIN=0007 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=021100 00 FASCIDC=11DDL0211 SORTNAV=0021100 000 00000 ZZDDLC211 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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