| 1. L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
sostituito dal seguente:
"Art. 34. - (Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori per malattia mentale) - 1. Gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari di cui all'articolo 33
possono essere disposti nei confronti di persone affette da
malattia mentale.
2. La legge regionale, uniformandosi ai criteri indicati
dagli atti di indirizzo e coordinamento adottati ai sensi
dell'articolo 5, primo comma, della presente legge,
disciplina, nell'ambito delle unità sanitarie locali e nel
complesso dei servizi
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generali per la tutela della salute, l'istituzione di
servizi dipartimentali di salute mentale con funzioni
preventive, curative e riabilitative; essi sono articolati, in
rapporto alle necessità, in servizi di assistenza sanitaria
domiciliare e ambulatoriale territoriale, servizi di
assistenza sanitaria attuata presso residenze apposite,
servizi psichiatrici di diagnosi e cura presso gli ospedali
generali o policlinici universitari e servizi sanitari
psichiatrici presso strutture per spedalità residenziale
protratta.
3. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
relativi alle malattie mentali sono attuati nei servizi di cui
al comma 2, assicurando, in costanza di ricovero, la
sorveglianza sanitaria del malato nel suo interesse e nei suoi
rapporti con l'ambiente familiare e sociale, nonché la
necessaria continuità terapeutica.
4. Il trattamento sanitario obbligatorio viene prestato in
condizioni di ricovero quando esistano alterazioni psichiche
che richiedono la necessità di interventi terapeutici se gli
stessi vengono rifiutati dall'infermo o, qualora si tratti di
minore, dal suo legale rappresentante e se non vi siano le
condizioni e le circostanze che consentano di adottare
tempestivi ed idonei trattamenti extra-ospedalieri.
5. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di ricovero deve essere preceduto
dalla convalida della proposta di cui al comma 3 dell'articolo
33 da parte di un medico psichiatra dell'unità sanitaria
locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto
nel presente comma.
6. Nei casi di urgente necessità, che richiedano
l'immediata protezione dell'infermo, ed ove non sia possibile
l'intervento del servizio di salute mentale, l'autorità
preposta alla pubblica sicurezza provvede all'accompagnamento
dell'infermo stesso ad un vicino centro ospedaliero dotato di
servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Nei casi predetti
l'attestazione della necessità del trattamento in condizioni
di degenza ospedaliera emessa dal medico del servizio
psichiatrico di
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diagnosi e cura tiene luogo, agli effetti del provvedimento
del sindaco, della proposta e della convalida di cui al comma
3 dell'articolo 33.
7. In attesa del provvedimento del sindaco i medici del
servizio psichiatrico di diagnosi e cura adottano gli
interventi di urgenza strettamente necessari nell'interesse
dell'infermo".
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