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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1342
DDL0211-0005
Progetto di legge Camera n. 211 - testo presentato - (DDL11-211)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C211. TESTIPDL
...C211.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC211 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
  sostituito dal seguente:
    "Art.  35. -  (Procedimento relativo agli
  accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni
  di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela
  giurisdizionale) -  1.  Il provvedimento con il quale il
  sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in
  condizioni di ricovero è assunto secondo le modalità ed i
  tempi previsti dall'articolo 33.
    2.  Se il provvedimento di cui al comma 1 del presente
  articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello
  di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco
  di quest'ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui
  circoscrizione rientra il comune di residenza.  Se il
  provvedimento di cui al comma medesimo del presente articolo è
  adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne
  va data comunicazione al Ministero dell'interno ed al
  consolato competente, tramite il prefetto.
    3.  Nel caso in cui il trattamento sanitario obbligatorio
  debba protrarsi oltre il quindicesimo giorno ed in quelli di
  ulteriore prolungamento, il medico responsabile del servizio è
  tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al
  sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà
  comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli
  adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 33, indicando la
  ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
    4.  Il medico di cui al comma 3 è tenuto a comunicare al
  sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato sia in
  continuità di degenza, la cessazione delle
 
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  condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento
  sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta
  impossibilità a proseguire il trattamento stesso.  Il sindaco,
  entro quarantotto ore dal ricevimento della comunicazione del
  medico, ne dà notizia al giudice tutelare.
    5.  Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare
  adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per
  conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
    6.  Nel caso in cui il prolungamento del trattamento
  sanitario obbligatorio superi i trenta giorni il giudice
  tutelare, qualora ne ravvisi la necessità, applica le
  disposizioni sulla tutela dei minori di cui al libro I, titolo
  X, capo I del codice civile.
    7.  L'omissione delle comunicazioni di cui ai precedenti
  commi determina la cessazione di ogni effetto del
  provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli
  estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti
  d'ufficio.
    8.  Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e
  chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale
  competente per territorio ricorso contro il provvedimento
  convalidato dal giudice tutelare.
    9.  Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla
  scadenza del termine di cui al comma 5 dell'articolo 33, il
  sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata
  convalida del provvedimento che dispone il trattamento
  sanitario obbligatorio.
    10.  Nel processo avanti al tribunale le parti possono stare
  in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare
  da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in
  atto separato.
    11.  Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante
  raccomandata con avviso di ricevimento.
    12.  Il presidente del tribunale fissa l'udienza di
  comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che,
  a cura del cancelliere, è notificata alle parti nonché al
  pubblico ministero.
    13.  Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento
  che ha disposto il
 
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  trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico
  ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima
  che sia tenuta l'udienza di comparizione.
    14.  Sulla richiesta di sospensiva il presidente del
  tribunale provvede entro dieci giorni.
    15.  Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito
  il pubblico ministero, dopo aver assunto le informazioni e
  raccolto le prove disposte d'ufficio o richieste dalle
  parti.
    16.  I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da
  imposta di bollo.  La decisione dal processo non è sottoposta a
  registrazione".
 
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