| 1. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
sostituito dal seguente:
"Art. 35. - (Procedimento relativo agli
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni
di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela
giurisdizionale) - 1. Il provvedimento con il quale il
sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di ricovero è assunto secondo le modalità ed i
tempi previsti dall'articolo 33.
2. Se il provvedimento di cui al comma 1 del presente
articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello
di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco
di quest'ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui
circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il
provvedimento di cui al comma medesimo del presente articolo è
adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne
va data comunicazione al Ministero dell'interno ed al
consolato competente, tramite il prefetto.
3. Nel caso in cui il trattamento sanitario obbligatorio
debba protrarsi oltre il quindicesimo giorno ed in quelli di
ulteriore prolungamento, il medico responsabile del servizio è
tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al
sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà
comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli
adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 33, indicando la
ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
4. Il medico di cui al comma 3 è tenuto a comunicare al
sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato sia in
continuità di degenza, la cessazione delle
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condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento
sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta
impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco,
entro quarantotto ore dal ricevimento della comunicazione del
medico, ne dà notizia al giudice tutelare.
5. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare
adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per
conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
6. Nel caso in cui il prolungamento del trattamento
sanitario obbligatorio superi i trenta giorni il giudice
tutelare, qualora ne ravvisi la necessità, applica le
disposizioni sulla tutela dei minori di cui al libro I, titolo
X, capo I del codice civile.
7. L'omissione delle comunicazioni di cui ai precedenti
commi determina la cessazione di ogni effetto del
provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli
estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti
d'ufficio.
8. Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e
chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale
competente per territorio ricorso contro il provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.
9. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla
scadenza del termine di cui al comma 5 dell'articolo 33, il
sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata
convalida del provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio.
10. Nel processo avanti al tribunale le parti possono stare
in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare
da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in
atto separato.
11. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
12. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che,
a cura del cancelliere, è notificata alle parti nonché al
pubblico ministero.
13. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento
che ha disposto il
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trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico
ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima
che sia tenuta l'udienza di comparizione.
14. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del
tribunale provvede entro dieci giorni.
15. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, dopo aver assunto le informazioni e
raccolto le prove disposte d'ufficio o richieste dalle
parti.
16. I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da
imposta di bollo. La decisione dal processo non è sottoposta a
registrazione".
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