| (Norme di indirizzo per l'istituzione
dei servizi di salute mentale).
1. I servizi di salute mentale, di cui al comma 2
dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come
sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono
strutture sanitarie specialistiche dipartimentali e devono
essere istituiti in ogni unità sanitaria locale in modo da
garantire la gestione unitaria dei compiti sanitari relativi
alla salute mentale in stretto collegamento con gli altri
servizi sanitari della unità sanitaria locale.
2. I servizi di salute mentale devono almeno essere dotati
di un servizio di assistenza sanitaria domiciliare ed
ambulatoriale territoriale e di un centro diurno per
interventi terapeutici ed assistenziali.
3. I servizi di salute mentale sono dotati anche di
specifici servizi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura,
realizzati in spazi strutturalmente definiti ed adeguati alle
specifiche necessità terapeutiche ed ordinati secondo quanto
previsto per i servizi specialistici ospedalieri dal decreto
dal Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, ai
sensi dell'articolo 64 dalla legge 23 dicembre 1978, n.
833.
4. La legge regionale individua le unità sanitarie locali e
le strutture ospedaliere
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dove devono essere istituiti i servizi psichiatrici
ospedalieri di diagnosi e cura e ne determina il numero dei
posti letto in rapporto alla popolazione servita in modo che
il loro numero non sia inferiore ad un posto letto per
diecimila abitanti.
5. La legge regionale stabilisce i bacini di utenza di
ciascun servizio psichiatrico ospedaliero e regola i rapporti
e le modalità di collegamento tra i diversi servizi di salute
mentale afferenti al servizio psichiatrico ospedaliero in modo
da garantire la continuità dell'intervento terapeutico.
6. La legge regionale indica le strutture residenziali per
interventi terapeutici, assistenziali e riabilitativi, anche
ad utenza sovrazonale, che devono essere realizzate
nell'ambito delle varie unità sanitarie locali.
7. La legge regionale disciplina l'istituzione di servizi
sanitari psichiatrici presso strutture per spedalità
residenziale protratta, per quegli infermi che necessitano di
trattamento prolungato in regime di ricovero, da realizzare
nel territorio regionale.
8. I ricoveri presso i servizi sanitari psichiatrici, di
cui al comma 7, devono essere autorizzati dal servizio di
salute mentale competente per territorio, che è
corresponsabile del programma assistenziale, terapeutico e
riabilitativo, al fine di garantire la continuità
dell'intervento terapeutico.
9. Nei territori regionali in cui hanno sede cliniche
universitarie le regioni possono affidare, con le convenzioni
di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
al decreto del Ministro della pubblica istruzione e del
Ministro della sanità in data 9 novembre 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 347 del
18 dicembre 1982, alle singole unità operative di salute
mentale a direzione universitaria, su loro richiesta, uno o
più servizi di cui al comma 2 dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, come sostituito dall'articolo 2 della
presente legge.
10. La legge regionale indica i servizi di salute mentale
che hanno i requisiti necessari per poter essere utilizzati
per le
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esigenze di ricerca e di insegnamento della facoltà di
medicina, ai sensi del citato decreto interministeriale in
data 9 novembre 1982, con particolare riguardo alla loro
utilizzazione anche ai fini delle scuole di
specializzazione.
11. La legge regionale stabilisce l'organico della
équipe unica, multiprofessionale e multidisciplinare del
servizio di salute mentale.
12. La équipe del servizio di salute mentale dotato
di un servizio psichiatrico ospedaliero è diretta da un
primario psichiatra nominato ai sensi dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, con la normativa concorsuale di cui al decreto del
Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del
22 febbraio 1982.
13. La équipe del servizio di salute mentale dotato
di soli servizi territoriali può essere diretta da un medico
psichiatra, con specifica qualificazione professionale, nella
posizione di aiuto responsabile.
14. Il primario psichiatra del servizio di salute mentale è
responsabile del servizio psichiatrico ospedaliero ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.
128, e dirige l'attività territoriale dell' équipe, che
deve svolgersi con mobilità degli operatori, nelle diverse
strutture territoriali e ospedaliere, secondo le attribuzioni
della sua qualifica professionale ai sensi del quinto, sesto,
settimo, ottavo comma dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
15. Le regioni per quanto riguarda l'assegnazione del
personale per la costituzione degli organici dei servizi di
salute mentale devono tener conto di quanto disposto dal
quinto comma dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e dell'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
16. Le regioni, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono tenute a comunicare al Ministero della
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sanità i provvedimenti attuati in merito agli adempimenti
previsti dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, relativamente al superamento degli ospedali psichiatrici
o neuro-psichiatrici e alla loro diversa utilizzazione.
17. Le regioni entro il termine perentorio di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
devono emanare i provvedimenti relativi alla istituzione dei
servizi di salute mentale, di cui alla presente legge. In caso
di persistente inattività degli organi regionali, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone
il compimento degli atti relativi.
18. Il finanziamento per la realizzazione dei servizi di
cui alla presente legge è assicurato, in via urgente, dal
fondo sanitario nazionale.
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