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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1343
DDL0211-0006
Progetto di legge Camera n. 211 - testo presentato - (DDL11-211)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C211. TESTIPDL
...C211.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC211 ZZ11 ZZPD ZZPR
             (Norme di indirizzo per l'istituzione
               dei servizi di salute mentale).
      1.  I servizi di salute mentale, di cui al comma 2
  dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come
  sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono
  strutture sanitarie specialistiche dipartimentali e devono
  essere istituiti in ogni unità sanitaria locale in modo da
  garantire la gestione unitaria dei compiti sanitari relativi
  alla salute mentale in stretto collegamento con gli altri
  servizi sanitari della unità sanitaria locale.
    2.  I servizi di salute mentale devono almeno essere dotati
  di un servizio di assistenza sanitaria domiciliare ed
  ambulatoriale territoriale e di un centro diurno per
  interventi terapeutici ed assistenziali.
    3.  I servizi di salute mentale sono dotati anche di
  specifici servizi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura,
  realizzati in spazi strutturalmente definiti ed adeguati alle
  specifiche necessità terapeutiche ed ordinati secondo quanto
  previsto per i servizi specialistici ospedalieri dal decreto
  dal Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, ai
  sensi dell'articolo 64 dalla legge 23 dicembre 1978, n.
  833.
    4.  La legge regionale individua le unità sanitarie locali e
  le strutture ospedaliere
 
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  dove devono essere istituiti i servizi psichiatrici
  ospedalieri di diagnosi e cura e ne determina il numero dei
  posti letto in rapporto alla popolazione servita in modo che
  il loro numero non sia inferiore ad un posto letto per
  diecimila abitanti.
    5.  La legge regionale stabilisce i bacini di utenza di
  ciascun servizio psichiatrico ospedaliero e regola i rapporti
  e le modalità di collegamento tra i diversi servizi di salute
  mentale afferenti al servizio psichiatrico ospedaliero in modo
  da garantire la continuità dell'intervento terapeutico.
    6.  La legge regionale indica le strutture residenziali per
  interventi terapeutici, assistenziali e riabilitativi, anche
  ad utenza sovrazonale, che devono essere realizzate
  nell'ambito delle varie unità sanitarie locali.
    7.  La legge regionale disciplina l'istituzione di servizi
  sanitari psichiatrici presso strutture per spedalità
  residenziale protratta, per quegli infermi che necessitano di
  trattamento prolungato in regime di ricovero, da realizzare
  nel territorio regionale.
    8.  I ricoveri presso i servizi sanitari psichiatrici, di
  cui al comma 7, devono essere autorizzati dal servizio di
  salute mentale competente per territorio, che è
  corresponsabile del programma assistenziale, terapeutico e
  riabilitativo, al fine di garantire la continuità
  dell'intervento terapeutico.
    9.  Nei territori regionali in cui hanno sede cliniche
  universitarie le regioni possono affidare, con le convenzioni
  di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
  al decreto del Ministro della pubblica istruzione e del
  Ministro della sanità in data 9 novembre 1982, pubblicato nel
  supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 347 del
  18 dicembre 1982, alle singole unità operative di salute
  mentale a direzione universitaria, su loro richiesta, uno o
  più servizi di cui al comma 2 dell'articolo 34 della legge 23
  dicembre 1978, n. 833, come sostituito dall'articolo 2 della
  presente legge.
    10.  La legge regionale indica i servizi di salute mentale
  che hanno i requisiti necessari per poter essere utilizzati
  per le
 
                              Pag. 11
 
  esigenze di ricerca e di insegnamento della facoltà di
  medicina, ai sensi del citato decreto interministeriale in
  data 9 novembre 1982, con particolare riguardo alla loro
  utilizzazione anche ai fini delle scuole di
  specializzazione.
    11.  La legge regionale stabilisce l'organico della
  équipe  unica, multiprofessionale e multidisciplinare del
  servizio di salute mentale.
    12.  La  équipe  del servizio di salute mentale dotato
  di un servizio psichiatrico ospedaliero è diretta da un
  primario psichiatra nominato ai sensi dell'articolo 19 del
  decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
  761, con la normativa concorsuale di cui al decreto del
  Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel
  supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 51 del
  22 febbraio 1982.
    13.  La  équipe  del servizio di salute mentale dotato
  di soli servizi territoriali può essere diretta da un medico
  psichiatra, con specifica qualificazione professionale, nella
  posizione di aiuto responsabile.
    14.  Il primario psichiatra del servizio di salute mentale è
  responsabile del servizio psichiatrico ospedaliero ai sensi
  del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.
  128, e dirige l'attività territoriale dell' équipe,  che
  deve svolgersi con mobilità degli operatori, nelle diverse
  strutture territoriali e ospedaliere, secondo le attribuzioni
  della sua qualifica professionale ai sensi del quinto, sesto,
  settimo, ottavo comma dell'articolo 63 del decreto del
  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
    15.  Le regioni per quanto riguarda l'assegnazione del
  personale per la costituzione degli organici dei servizi di
  salute mentale devono tener conto di quanto disposto dal
  quinto comma dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n.
  833, e dell'articolo 66 del decreto del Presidente della
  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
    16.  Le regioni, entro il termine perentorio di sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  sono tenute a comunicare al Ministero della
 
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  sanità i provvedimenti attuati in merito agli adempimenti
  previsti dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n.
  833, relativamente al superamento degli ospedali psichiatrici
  o neuro-psichiatrici e alla loro diversa utilizzazione.
    17.  Le regioni entro il termine perentorio di centoventi
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
  devono emanare i provvedimenti relativi alla istituzione dei
  servizi di salute mentale, di cui alla presente legge.  In caso
  di persistente inattività degli organi regionali, il Consiglio
  dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone
  il compimento degli atti relativi.
    18.  Il finanziamento per la realizzazione dei servizi di
  cui alla presente legge è assicurato, in via urgente, dal
  fondo sanitario nazionale.
 
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