| Onorevoli Colleghi! -- Al momento dell'approvazione della
legge 6 novembre 1989, n. 368, al fine di non ritardare
l'approvazione del testo votato dal Senato, si concordò di
tornare in una fase successiva sul fatto che non era stata
prevista una presenza attiva dei due rami del Parlamento, ma
solo una facoltativa e saltuaria assistenza alle sedute da
parte di parlamentari eventualmente designati di volta in
volta.
Probabilmente tale formula era stata adottata nella
intenzione di sottolineare l'autonomia del Parlamento, ma di
fatto
finisce invece per emarginare un momento istituzionale che
deve essere necessariamente e costantemente presente, tenuto
conto del fatto che le competenze proprie del Consiglio
generale degli italiani all'estero investono materie che in
gran parte debbono essere poi trasferite alle sedi
legislative.
Si ritiene pertanto di dover presentare una modifica degli
articoli 4, 6 e 9 della legge n. 368 del 1989, che tende a
garantire la presenza costante di una rappresentanza
parlamentare ai lavori del Consiglio generale.
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