| 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989,
n. 368, è sostituito dal seguente:
"1. Il CGIE è composto da cento membri, dei quali
sessantacinque in rappresentanza delle comunità italiane
all'estero; ventinove nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al
comma 5 e quattro deputati e due senatori appartenenti alle
Commissioni permanenti competenti per materia, designati dal
Presidente della Camera d'appartenenza".
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