| 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 novembre 1989,
n. 368, è sostituito dal seguente:
"1. Il comitato di presidenza del CGIE è composto dal
presidente e dai rappresentanti della Camera e del Senato di
cui al comma 1 dell'articolo 4, che ne sono membri di diritto,
da due vice presidenti e da dieci membri, dei quali un vice
presidente e sei membri devono essere rappresentanti delle
comunità italiane all'estero, eletti con le modalità di cui al
comma 2".
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