| (Tempo parentale).
1. Il reddito previsto all'articolo 11 spetta ai soggetti
di cui all'articolo 5, comma 3, limitatamente a quanto
previsto all'articolo 3.
2. Il reddito viene erogato dall'INPS a seguito di apposita
domanda in carta libera, indicante la sussistenza delle
condizioni, ivi compreso il caso di adozione o affidamento.
L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari secondo quanto disposto dalla legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
3. Per i soggetti di cui al presente articolo, il reddito
minimo non è cumulabile con altri trattamenti erogati
dall'INPS, a titolo di sostegno del reddito familiare e della
disoccupazione.
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