| 1. Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio
decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di
inattività dell'ente, di comprovata destinazione dei
contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità
nella gestione degli stessi, dandone comunicazione alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica.
2. Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1,
le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano
rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio
decreto motivato, la cessazione del finanziamento.
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