| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1992
e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza
del Ministero degli affari esteri".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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