| (Compiti del CIPET in materia portuale).
1. I compiti di coordinamento assegnati ai sistemi portuali
previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986,
n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio
1987, n. 26, sono devoluti al Comitato interministeriale per
la programmazione economica nel trasporto (CIPET), di cui alla
legge 4 giugno 1991, n. 186.
2. Presso il CIPET è istituita, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da emanarsi, sentito il parere del
CIPET, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, una apposita sezione di
coordinamento.
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