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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1360
DDL0227-0004
Progetto di legge Camera n. 227 - testo presentato - (DDL11-227)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C227. TESTIPDL
...C227.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC227 ZZ11 ZZPD ZZPR
               (Classificazione dei porti). 
    1.  Con riferimento alla funzione specifica ed alla natura e
  potenzialità delle infrastrutture i porti sono suddivisi in
  quattro classi:
        a)  prima classe: porti di preminente interesse
  nazionale.  Appartengono alla prima classe i porti che
  interessano la sicurezza della navigazione e servono
  principalmente o unicamente alla difesa militare e alla
  sicurezza dello Stato;
        b)  seconda classe: porti di interesse nazionale.
  Appartengono alla seconda classe tutti i porti commerciali ed
  industriali che raggiungono una quantità di merci imbarcate e
  sbarcate superiore ad un milione di tonnellate in ognuno degli
  anni dell'ultimo triennio;
 
                               Pag. 4
 
        c)  terza classe: porti nazionali.  Appartengono alla
  terza classe tutti i porti commerciali ed industriali che
  raggiungono una quantità di merci imbarcate e sbarcate
  inferiore ad un milione di tonnellate in ognuno degli anni
  dell'ultimo triennio;
        d)  quarta classe: porti di interesse regionale.
  Appartengono alla quarta classe i porti pescherecci e
  turistici.
    2.  Il Ministro della marina mercantile con proprio decreto,
  su proposta del comitato di sistema di cui all'articolo 1,
  comma 4, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987,
  n. 26, e sentito il parere del CIPET, provvede alla
  individuazione e variazione della classe di appartenenza di
  ciascun porto.
    3.  Con cadenza triennale ciascun comitato di sistema
  procede ad un riesame della classificazione dei porti
  rientranti nella propria circoscrizione, proponendo le
  variazioni da apportare, che vengono adottate con decreto del
  Ministro della marina mercantile, sentito il parere del
  CIPET.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-227 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0227 TOTPAG=0013 TOTDOC=0014 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=017 PAGFIN=0004 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=022700 00 FASCIDC=11DDL0227 SORTNAV=0022700 000 00000 ZZDDLC227 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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