| (Classificazione dei porti).
1. Con riferimento alla funzione specifica ed alla natura e
potenzialità delle infrastrutture i porti sono suddivisi in
quattro classi:
a) prima classe: porti di preminente interesse
nazionale. Appartengono alla prima classe i porti che
interessano la sicurezza della navigazione e servono
principalmente o unicamente alla difesa militare e alla
sicurezza dello Stato;
b) seconda classe: porti di interesse nazionale.
Appartengono alla seconda classe tutti i porti commerciali ed
industriali che raggiungono una quantità di merci imbarcate e
sbarcate superiore ad un milione di tonnellate in ognuno degli
anni dell'ultimo triennio;
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c) terza classe: porti nazionali. Appartengono alla
terza classe tutti i porti commerciali ed industriali che
raggiungono una quantità di merci imbarcate e sbarcate
inferiore ad un milione di tonnellate in ognuno degli anni
dell'ultimo triennio;
d) quarta classe: porti di interesse regionale.
Appartengono alla quarta classe i porti pescherecci e
turistici.
2. Il Ministro della marina mercantile con proprio decreto,
su proposta del comitato di sistema di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987,
n. 26, e sentito il parere del CIPET, provvede alla
individuazione e variazione della classe di appartenenza di
ciascun porto.
3. Con cadenza triennale ciascun comitato di sistema
procede ad un riesame della classificazione dei porti
rientranti nella propria circoscrizione, proponendo le
variazioni da apportare, che vengono adottate con decreto del
Ministro della marina mercantile, sentito il parere del
CIPET.
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