| (Autorità portuale).
1. Nei porti marittimi di Savona, Genova, Civitavecchia,
Napoli, Palermo, Venezia e Trieste sono istituite le autorità
portuali in sostituzione degli enti portuali ivi operanti,
rispettivamente, ai sensi della legge 1^ marzo 1968, n. 173,
del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936,
n. 801, della legge 9 febbraio 1963, n. 223, del decreto-legge
11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 1974, n. 46, della legge 14 novembre 1961, n.
1268, del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e della
legge 9 luglio 1967, n. 589.
2. Le autorità portuali sono enti pubblici economici e sono
sottoposte alla vigilanza del Ministero della marina
mercantile.
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3. Le autorità portuali subentrano agli enti attualmente
operanti nei porti di cui al comma 1 in tutti i rapporti
patrimoniali, finanziari ed economici esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, e succedono agli
stessi nei beni patrimoniali ceduti dallo Stato ovvero
acquisiti o da acquisire a seguito di procedure di
espropriazione a termini di legge e per fini di pubblica
utilità.
4. Il personale in servizio presso gli enti e consorzi di
cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente
legge passa alle dipendenze della autorità portuale.
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