| (Compiti dell'autorità portuale).
1. L'autorità portuale ha i seguenti compiti:
a) promuove il processo formativo della
pianificazione e della programmazione territoriale del porto e
provvede alla loro attuazione coordinandosi con il CIPET;
b) attua iniziative per la promozione generale dei
traffici portuali nelle aree di propria competenza;
c) provvede all'aggiornamento dei piani regolatori
del porto e dei relativi piani esecutivi e, in relazione alle
previsioni dei piani stessi, adotta le procedure di cui
all'articolo 33 del codice della navigazione;
d) elabora i programmi per la esecuzione e la
manutenzione delle opere portuali nelle aree di sua
competenza, sulla base di apposite convenzioni con il
Ministero dei lavori pubblici, assegnando l'esecuzione delle
stesse mediante pubblica gara. In qualità di amministrazione
procedente, provvede ad indire, ai sensi dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le conferenze di servizi
tra tutte le amministrazioni interessate;
e) amministra le aree ed i beni del demanio
marittimo compresi nella propria circoscrizione territoriale,
sulla base delle
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disposizioni di legge in materia, esercitando le attribuzioni
stabilite negli articoli da 36 a 55 del codice della
navigazione e nelle relative norme di attuazione;
f) esercita le attribuzioni conferite all'autorità
marittima dalle disposizioni del codice della navigazione e
dal relativo regolamento di attuazione in materia di
concessioni di servizi portuali e determina l'ammontare dei
canoni sulla base delle disposizioni di legge in materia;
g) vigila sulla operatività ed economicità dei
servizi portuali ed esercita le relative attribuzioni, ivi
comprese quelle di controllo, conferite all'autorità marittima
dal codice della navigazione e dalle relative norme di
attuazione, approvando, sentite le associazioni sindacali
degli utenti del servizio, le tariffe massime proposte dalle
imprese esercenti;
h) promuove il coordinamento, finalizzato
all'efficienza complessiva del porto, di ogni attività svolta
nello stesso da altre pubbliche amministrazioni e dalle
categorie economiche operanti nell'ambito portuale.
2. All'autorità marittima territorialmente competente
spetta il compito di disciplinare i servizi tecnico-nautici
portuali quali quelli del rimorchio, del pilotaggio,
dell'ormeggio, del battellaggio, del soccorso, il servizio
antincendio e il servizio antinquinamento.
3. L'autorità portuale può partecipare a società o a
consorzi di imprese per lo svolgimento di attività o servizi
portuali in regime di libera concorrenza, purché non assuma,
unitamente ad altri enti pubblici, una posizione di controllo
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
4. Le autorità portuali che, nella precedente veste di enti
o consorzi portuali o di aziende dei mezzi meccanici, abbiano
costituito società ai sensi dell'articolo 3, ventunesimo
comma, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, si
conformano alle disposizioni di cui al comma 3 collocando sul
mercato le proprie quote sociali entro il termine di
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centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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