| (Enti partecipanti all'autorità portuale).
1. A ciascuna autorità portuale partecipano:
a) lo Stato;
b) le regioni, le province, i comuni e le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura nei cui
territori insistono le aree della circoscrizione dell'autorità
portuale.
2. Possono partecipare all'autorità portuale, purché vi
abbiano interesse, altre regioni, province, comuni, camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri enti
pubblici o loro consorzi, in base alle delibere adottate
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
3. L'ammissione degli enti di cui al comma 2 a partecipare
all'autorità portuale è disposta dall'assemblea dell'autorità
portuale stessa.
4. Con le delibere di cui al comma 2 gli enti interessati
assumono altresì l'impegno di concorrere al finanziamento
ordinario a favore dell'autorità portuale, il cui ammontare è
determinato annualmente dall'assemblea dell'autorità portuale
stessa in sede di bilancio preventivo ed è sottoposto, prima
del suo versamento, alla specifica approvazione degli organi
deliberanti degli enti.
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