| (Trasformazione delle aziende
dei mezzi meccanici in autorità portuali).
1. Nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e
Messina sono istituite, con decreto del Ministro della marina
mercantile da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, autorità portuali in
sostituzione delle aziende dei mezzi meccanici di cui alla
legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni.
2. Alle autorità portuali di cui al comma 1 si applicano
integralmente le disposizioni contenute nell'articolo 4 della
presente legge.
3. Le autorità portuali subentrano alle aziende dei mezzi
meccanici in tutti i rapporti patrimoniali, finanziari ed
economici esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, e succedono agli enti stessi nei beni
patrimoniali ceduti dallo Stato ovvero acquisiti o da
acquisire a seguito di procedure di espropriazione a termini
di legge e per fini di pubblica utilità.
4. Le aziende dei mezzi meccanici trasformate in autorità
portuali cedono, entro centottanta giorni dalla data di
emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, alle
imprese di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge
le attrezzature, i magazzini e le aree di deposito di loro
proprietà, o li conferiscono come quota di partecipazione nel
caso previsto dal comma 3 dell'articolo 4. In
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assenza di richieste si procede alla loro assegnazione
mediante pubblica gara.
5. Il personale in servizio presso le aziende dei mezzi
meccanici alla data di entrata in vigore della presente legge
passa alle dipendenze dell'autorità portuale o del comitato di
sistema nella cui circoscrizione l'autorità stessa rientra.
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