| (Istituzione delle autorità portuali
nei porti di Ravenna, Bari e Catania).
1. Sono istituite nei porti di Ravenna, Bari e Catania
autorità portuali con le attribuzioni previste dall'articolo
4: ad esse si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 5 e 6 della presente legge.
2. Per lo svolgimento dei compiti di istituto, le autorità
portuali di cui al comma 1 si avvalgono di personale alle loro
dirette dipendenze nei limiti e nelle forme previste dal
regolamento organico di cui all'articolo 6. Nell'assunzione di
tale personale le predette autorità dovranno dare priorità ai
lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie portuali iscritti
nei registri alla data di entrata in vigore della presente
legge.
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