| (Disciplina delle operazioni portuali).
1. Sono abrogati gli articoli 108, 109, 110, 111, 112 e
1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli da 140
a 203 del regolamento per la esecuzione del codice della
navigazione (navigazione
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marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2. Le autorità portuali di cui agli articoli 3, 7 e 8
nonché le autorità marittime dei porti nei quali non siano
istituite autorità portuali rilasciano alle imprese che ne
fanno richiesta l'autorizzazione per lo svolgimento delle
operazioni portuali di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e
movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata secondo
le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento di
attuazione della presente legge, da emanare con decreto del
Ministro della marina mercantile entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, le
autorità portuali e marittime, nel rilascio delle
autorizzazioni, seguono, compatibilmente con la nuova
normativa, le procedure previste per il rilascio delle
concessioni dagli articoli 197, 198, 199 e 200 del citato
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
4. Le compagnie portuali trasformatesi in impresa sono
ammesse ai benefìci previsti dalla vigente legislazione in
materia di società cooperative di produzione e lavoro, nonché
a quelli previsti dalla legge 19 dicembre 1983, n. 696.
5. Fino al 31 dicembre 1992 le imprese autorizzate allo
svolgimento delle operazioni di cui al comma 2, a parità di
caratteristiche tecnico-professionali, debbono accordare
precedenza, nell'assunzione di personale per lo svolgimento di
dette operazioni, ai soci ed ai dipendenti delle compagnie e
dei gruppi portuali iscritti nei registri alla data di entrata
in vigore della presente legge, riconoscendo loro le
condizioni economico-normative previste nei contratti
collettivi di lavoro applicati dalle imprese stesse.
6. Le imprese portuali, per le operazioni di cui al comma
2, alle quali non potessero temporaneamente far fronte con
personale alle proprie dipendenze, possono
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costituire in ciascun porto, previa autorizzazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentito il
Ministero della marina mercantile, un consorzio di servizio,
da cui le imprese anche non consorziate potranno attingere, in
deroga a quanto stabilito dalla legge 23 ottobre 1960, n.
1369, il personale per l'esecuzione di prestazioni di lavoro a
tempo determinato.
7. Restano in vigore fino alla loro scadenza le licenze e
le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali in
conto proprio e in conto terzi, per attività industriali e
commerciali, rilasciate anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
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