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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1368
DDL0227-0012
Progetto di legge Camera n. 227 - testo presentato - (DDL11-227)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C227. TESTIPDL
...C227.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC227 ZZ11 ZZPD ZZPR
           (Disciplina delle operazioni portuali).
      1.  Sono abrogati gli articoli 108, 109, 110, 111, 112 e
  1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli da 140
  a 203 del regolamento per la esecuzione del codice della
  navigazione (navigazione
 
                              Pag. 10
 
  marittima), approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
    2.  Le autorità portuali di cui agli articoli 3, 7 e 8
  nonché le autorità marittime dei porti nei quali non siano
  istituite autorità portuali rilasciano alle imprese che ne
  fanno richiesta l'autorizzazione per lo svolgimento delle
  operazioni portuali di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e
  movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale.
    3.  L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata secondo
  le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento di
  attuazione della presente legge, da emanare con decreto del
  Ministro della marina mercantile entro centottanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della legge stessa.  Fino alla
  data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, le
  autorità portuali e marittime, nel rilascio delle
  autorizzazioni, seguono, compatibilmente con la nuova
  normativa, le procedure previste per il rilascio delle
  concessioni dagli articoli 197, 198, 199 e 200 del citato
  regolamento approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
    4.  Le compagnie portuali trasformatesi in impresa sono
  ammesse ai benefìci previsti dalla vigente legislazione in
  materia di società cooperative di produzione e lavoro, nonché
  a quelli previsti dalla legge 19 dicembre 1983, n. 696.
    5.  Fino al 31 dicembre 1992 le imprese autorizzate allo
  svolgimento delle operazioni di cui al comma 2, a parità di
  caratteristiche tecnico-professionali, debbono accordare
  precedenza, nell'assunzione di personale per lo svolgimento di
  dette operazioni, ai soci ed ai dipendenti delle compagnie e
  dei gruppi portuali iscritti nei registri alla data di entrata
  in vigore della presente legge, riconoscendo loro le
  condizioni economico-normative previste nei contratti
  collettivi di lavoro applicati dalle imprese stesse.
    6.  Le imprese portuali, per le operazioni di cui al comma
  2, alle quali non potessero temporaneamente far fronte con
  personale alle proprie dipendenze, possono
 
                              Pag. 11
 
  costituire in ciascun porto, previa autorizzazione del
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentito il
  Ministero della marina mercantile, un consorzio di servizio,
  da cui le imprese anche non consorziate potranno attingere, in
  deroga a quanto stabilito dalla legge 23 ottobre 1960, n.
  1369, il personale per l'esecuzione di prestazioni di lavoro a
  tempo determinato.
    7.  Restano in vigore fino alla loro scadenza le licenze e
  le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali in
  conto proprio e in conto terzi, per attività industriali e
  commerciali, rilasciate anteriormente alla data di entrata in
  vigore della presente legge.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-227 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0227 TOTPAG=0013 TOTDOC=0014 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=028 PAGFIN=0011 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=022700 00 FASCIDC=11DDL0227 SORTNAV=0022700 000 00000 ZZDDLC227 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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