| (Terminali portuali).
1. Allo scopo di promuovere la specializzazione delle
attività portuali nonché l'approntamento o l'ammodernamento
delle opere e degli impianti portuali anche attraverso
finanziamenti privati, alle imprese che intendano svolgere con
proprio personale operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo,
deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, operando su un'area demaniale con proprie
attrezzature, con sistemi integrati e con controllo
dell'intero ciclo operativo, sono dati in concessione le aree,
le banchine e gli impianti portuali disponibili. Alle imprese
concessionarie è attribuita, contestualmente al rilascio della
concessione, l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo
10.
2. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività
imprenditoriali di cui al comma 1, l'autorità portuale
competente o, dove questa non sia istituita, l'autorità
marittima provvede affinché nella zona del porto destinata al
traffico commerciale sia data in concessione a tali imprese
almeno la metà delle aree, delle banchine e degli impianti
portuali. Nel rilascio di tali concessioni le autorità
dovranno garantire la presenza nell'ambito portuale di
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una pluralità di imprese tenendo conto sia dell'ampiezza che
delle caratteristiche operative dei singoli porti.
3. Nell'assentimento delle concessioni l'autorità portuale
e, ove questa non sia istituita, l'autorità marittima tiene
conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 37 del codice
della navigazione, anche del volume degli investimenti, del
livello di efficienza operativa e della produttività degli
impianti nonché dei relativi riflessi occupazionali.
4. Nella determinazione del canone di concessione si tiene
conto del valore delle aree e degli impianti utilizzabili da
parte delle imprese concessionarie, in modo da assicurare agli
stessi una congrua redditività. Tale canone è adeguatamente
ridotto in rapporto agli investimenti effettuati dal
concessionario al fine di garantire inizialmente parità di
condizioni tra le società concessionarie che operano nello
stesso settore di attività.
5. L'autorità portuale e, ove questa non sia istituita,
l'autorità marittima può affidare alle imprese concessionarie
di cui al presente articolo, tramite apposite convenzioni
approvate dalla conferenza di servizi appositamente indetta,
la esecuzione di opere portuali, ivi inclusi interventi di
straordinaria manutenzione ed ammodernamento, funzionali alle
esigenze operative delle stesse concessionarie ovvero di
interesse generale per il porto. La convenzione determina tra
l'altro le modalità e l'entità del recupero dei costi
sostenuti dal concessionario per l'esecuzione delle opere,
attraverso una temporanea riduzione dei canoni demaniali.
Restano fermi i compiti di vigilanza e controllo sulla
esecuzione dei lavori da parte degli enti e delle
amministrazioni competenti.
6. Le imprese costituite dalle compagnie portuali possono
chiedere in concessione le aree, le banchine e gli impianti
portuali di cui al comma 1, a parità di condizioni con gli
altri soggetti richiedenti.
7. Le attrezzature per la movimentazione delle merci di
proprietà degli enti o consorzi trasformati in autorità
portuali vengono cedute, entro il termine di dodici
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mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alle imprese di cui all'articolo 10, comma 2, che ne facciano
richiesta. In assenza di richieste le attrezzature sono
vendute mediante pubblica gara.
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