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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1369
DDL0227-0013
Progetto di legge Camera n. 227 - testo presentato - (DDL11-227)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C227. TESTIPDL
...C227.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC227 ZZ11 ZZPD ZZPR
                    (Terminali portuali).
      1.  Allo scopo di promuovere la specializzazione delle
  attività portuali nonché l'approntamento o l'ammodernamento
  delle opere e degli impianti portuali anche attraverso
  finanziamenti privati, alle imprese che intendano svolgere con
  proprio personale operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo,
  deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro
  materiale, operando su un'area demaniale con proprie
  attrezzature, con sistemi integrati e con controllo
  dell'intero ciclo operativo, sono dati in concessione le aree,
  le banchine e gli impianti portuali disponibili.  Alle imprese
  concessionarie è attribuita, contestualmente al rilascio della
  concessione, l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo
  10.
    2.  Allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività
  imprenditoriali di cui al comma 1, l'autorità portuale
  competente o, dove questa non sia istituita, l'autorità
  marittima provvede affinché nella zona del porto destinata al
  traffico commerciale sia data in concessione a tali imprese
  almeno la metà delle aree, delle banchine e degli impianti
  portuali.  Nel rilascio di tali concessioni le autorità
  dovranno garantire la presenza nell'ambito portuale di
 
                              Pag. 12
 
  una pluralità di imprese tenendo conto sia dell'ampiezza che
  delle caratteristiche operative dei singoli porti.
    3.  Nell'assentimento delle concessioni l'autorità portuale
  e, ove questa non sia istituita, l'autorità marittima tiene
  conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 37 del codice
  della navigazione, anche del volume degli investimenti, del
  livello di efficienza operativa e della produttività degli
  impianti nonché dei relativi riflessi occupazionali.
    4.  Nella determinazione del canone di concessione si tiene
  conto del valore delle aree e degli impianti utilizzabili da
  parte delle imprese concessionarie, in modo da assicurare agli
  stessi una congrua redditività.  Tale canone è adeguatamente
  ridotto in rapporto agli investimenti effettuati dal
  concessionario al fine di garantire inizialmente parità di
  condizioni tra le società concessionarie che operano nello
  stesso settore di attività.
    5.  L'autorità portuale e, ove questa non sia istituita,
  l'autorità marittima può affidare alle imprese concessionarie
  di cui al presente articolo, tramite apposite convenzioni
  approvate dalla conferenza di servizi appositamente indetta,
  la esecuzione di opere portuali, ivi inclusi interventi di
  straordinaria manutenzione ed ammodernamento, funzionali alle
  esigenze operative delle stesse concessionarie ovvero di
  interesse generale per il porto.  La convenzione determina tra
  l'altro le modalità e l'entità del recupero dei costi
  sostenuti dal concessionario per l'esecuzione delle opere,
  attraverso una temporanea riduzione dei canoni demaniali.
  Restano fermi i compiti di vigilanza e controllo sulla
  esecuzione dei lavori da parte degli enti e delle
  amministrazioni competenti.
    6.  Le imprese costituite dalle compagnie portuali possono
  chiedere in concessione le aree, le banchine e gli impianti
  portuali di cui al comma 1, a parità di condizioni con gli
  altri soggetti richiedenti.
    7.  Le attrezzature per la movimentazione delle merci di
  proprietà degli enti o consorzi trasformati in autorità
  portuali vengono cedute, entro il termine di dodici
 
                              Pag. 13
 
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  alle imprese di cui all'articolo 10, comma 2, che ne facciano
  richiesta.  In assenza di richieste le attrezzature sono
  vendute mediante pubblica gara.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-227 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0227 TOTPAG=0013 TOTDOC=0014 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=014 PAGFIN=0013 RIGFIN=005 UPAG=SI PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=022700 00 FASCIDC=11DDL0227 SORTNAV=0022700 000 00000 ZZDDLC227 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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