| (Tempo della leva).
1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma
organica del servizio militare e di istituzione del servizio
civile, allo scopo di far compiere ai giovani di sesso
maschile un'esperienza formativa, durante il periodo della
ferma obbligatoria, i giovani
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soggetti all'obbligo saranno impiegati per almeno tre
mesi in attività di cura.
2. L'Amministrazione della difesa dispone l'assegnazione
dei giovani per lo svolgimento degli obblighi di cui al comma
1 agli enti locali, USL e regioni.
3. Gli enti di cui al comma 2 provvederanno ad impiegare i
giovani soggetti all'obbligo in attività riguardanti i servizi
alla persona (servizi sociali per l'infanzia e per la terza
età), assistenza domiciliare, attività ricreative e di
vacanza, socializzazione ed integrazione degli handicappati e
servizi di riabilitazione, servizi per i tossicodipendenti.
4. Gli enti provvederanno alla formazione sul lavoro dei
giovani privi delle necessarie competenze.
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