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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1372
DDL0242-0002
Progetto di legge Camera n. 242 - testo presentato - (DDL11-242)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C242. TESTIPDL
...C242.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC242 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - L'esercizio del gioco d'azzardo,
  definito all'articolo 721 del codice penale, è perseguito e
  punito dalla legge italiana.  Intanto in Italia aumentano
  sempre più i proseliti del gioco d'azzardo, così come
  confermato anche dalle statistiche stilate dalle quattro case
  da gioco nazionali: Venezia, Campione, San Remo, Saint
  Vincent, le sole autorizzate.
    Infatti nonostante il carattere assai restrittivo della
  normativa in materia di gioco d'azzardo, in deroga ai princìpi
  generali, sulla scorta di alcuni regi decretilegge - 22
  dicembre 1927, n. 2448; 2 marzo 1933, n. 201; 16 luglio 1936,
  n. 1404 - e di un atto del Presidente della Giunta regionale
  della Valle d'Aosta
  - 3 maggio 1946 - è stato possibile autorizzare l'apertura di
  quattro case da gioco violando palesemente la peculiare
  competenza dello Stato in materia penale.  Queste deroghe hanno
  di fatto costituito un privilegio e una situazione di
  sostanziale monopolio, ritenuta illegittima anche dalla Corte
  costituzionale.
    In considerazione della grande crescita dell'industria del
  gioco d'azzardo legalizzato e soprattutto del proliferare
  delle bische clandestine che si vanno sempre più configurando
  come una delle principali attività della criminalità
  organizzata quali fonte di finanziamento e strumento di
  riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite,
  bisogna riconoscere che esiste oggi l'esigenza, sempre più
  pressante,
 
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  di pervenire ad una legge organica che regolamenti il
  gioco d'azzardo, riconoscendone la legittimità a condizioni
  predeterminate.
    Vi è l'esigenza di una riforma capace di regolamentare un
  settore, così come è già stato fatto da tutti i nostri
  partners  europei, superando reticenze di carattere
  morale, perchè coerentemente allora, per le stesse ragioni,
  dovrebbero essere vietate tutte le forme di gioco d'azzardo,
  compreso il totocalcio, il totip, le lotterie, eccetera.
    Ciò a maggiore conferma che lo Stato ha già in alcuni casi
  derogato al codice penale ed inoltre valga per tutte la
  considerazione che in tutti i Paesi confinanti con l'Italia
  esiste da anni una regolamentazione del gioco d'azzardo che
  consente l'esistenza di case da gioco in numero non limitato a
  poche eccezioni, così come si verifica nel nostro paese.
    Questo fatto già determina un "grande esodo", una sorta di
  turismo da esportazione che sottrae al mercato interno flussi
  turistici e di danaro significativi, che vanno ad arricchire
  località turistiche e termali estere, potenziandone
  ulteriormente le capacità concorrenziali nei confronti di
  quelle italiane, ingiustamente private di questa particolare
  forma di finanziamento integrativo.
    E' evidente che questa proposta di legge, innovativa e
  coraggiosa, deve tendere soprattutto a potenziare e sviluppare
  il turismo nazionale, che da anni si trova in una fase di
  stallo assai pericolosa, aggravata da tante situazioni
  contingenti, che mettono a dura prova la capacità della nostra
  offerta turistica di confrontarsi con successo con la
  concorrenza dei nostri  partners  europei e non,
  adeguandosi, al contempo, ad una domanda sempre più
  esigente.
    Ricollegandoci alla storia delle case da gioco italiane
  bisogna ricordare che prima del 1945, in forza di apposite
  autorizzazioni, se ne registrava la presenza nei comuni di
  Bagni di Lucca, San Pellegrino Terme, Acqui Terme, Anzio,
  Merano, Grado, Gardone Riviera e Taormina, i quali giustamente
  reclamano che venga loro riconosciuto il diritto di priorità
  alla riapertura della casa da gioco.  Inoltre, la ripartizione
  geografica di queste autorizzazioni "storiche" rispecchiava
  già un criterio di equilibrio territoriale che è ancora valido
  tutt'oggi.  Le zone turistiche e termali, le città italaine di
  tradizione e prestigio turistico, devono poter contare su
  servizi ed opportunità in linea con il rinnovamento generale
  della società, tesa ad evolversi nella richiesta di
  attrezzature alberghiere complete di tutto e per tutti.  Come
  per le città turistiche, si deve perseguire in maniera
  adeguata l'incentivazione delle stazioni climatiche e termali.
  A fronte di questa situazione, è noto che in molti paesi
  europei si abbina all'attività turistico-termale vera e
  propria l'esercizio delle case da gioco.  A titolo
  esemplificativo, si possono citare a caso Baden Baden,
  Digione, Evian-Les-Bains, Velden, Umago, Nova Gorica,
  eccetera, con il conseguente flusso continuo di valuta
  pregiata.
    Da ciò si desume che la casa da gioco va considerata come
  essenziale attrattiva turistica e quindi un valido strumento
  per l'incentivazione dei flussi turistici e del conseguente
  sviluppo economico.
    Tutte queste considerazioni ampiamente giustificano la
  presentazione della presente proposta di legge.  Essa tende ad
  una distribuzione regionale delle case da gioco, con
  un'assegnazione dei proventi che non fa riferimento al solo
  comune in cui la località prescelta si trova, ma alla regione
  stessa, in modo che possa esercitare una distribuzione
  coordinata dei proventi a beneficio di tutte le località a
  caratterizzazione turistica regionale.
    Si propone, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della
  Costituzione, di affidare alle regioni il rilascio delle
  autorizzazioni per l'esercizio delle case da gioco, la cui
  titolarità deve necessariamente spettare all'amministrazione
  comunale, che potrà gestirla direttamente o tramite aziende
  municipalizzate, ovvero tramite società a capitale misto od
  anche costituite
 
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  solo da capitale privato, in cui però i soli privati
  devono ottenere obbligatoriamente il nulla-osta dalle
  prefetture competenti, allo scopo di evitare l'inserimento di
  soggetti a rischio.
    Sono stati inoltre previsti particolari criteri di
  selezione per consentire alle singole regioni di dotarsi di
  autonomi regolamenti in materia di disciplina dell'esercizio
  delle case da gioco a tutela dell'ordine pubblico e della
  moralità, nonché in materia di correttezza della gestione
  amministrativa e di controllo.
    Naturalmente, la presente proposta intende rinnovare anche
  la concessione alle case da gioco già menzionate, con un
  particolare riferimento normativo a quella di Campione
  d'Italia, vista la particolare situazione demografica, la
  collocazione geografica e lo  status  giuridico del comune
  in questione.
    Una distribuzione delle case da gioco così predisposta
  appare giusta ed equa in quanto si prefigge queste finalità
  fondamentali:
      eliminazione della sperequazione oggi esistente;
      agevolazione della lotta contro le bische clandestine;
      tutela del turismo nazionale in confronto con
  l'estero;
      contributo allo sviluppo turistico e termale di località
  italiane che abbiano titoli e meriti nel settore;
      risoluzione dei problemi assilanti di vaste zone
  turistiche in ambiti di programmazione regionali.
    E' nell'auspico del proponente che l'approvazione della
  seguente proposta di legge, in sintonia con quanto espresso
  nella sentenza n. 152 del 1985 dalla Corte costituzionale, sia
  rapida e costituisca strumento di immediata ristrutturazione
  in una materia che il legislatore ha, per anni, ignorato.
    Non vi sarebbero giustificazioni di sorta per il grave
  nocumento che ne deriverebbe all'economia nazionale, nemmeno a
  sostegno di quelle tesi moralistiche che condannano il gioco
  d'azzardo, il quale continua ad esistere ed esisterà sempre
  più, per cui è ormai tempo che venga posto sotto il controllo
  pubblico, regolamentandolo e disciplinandolo.
 
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