| Onorevoli Colleghi! - L'esercizio del gioco d'azzardo,
definito all'articolo 721 del codice penale, è perseguito e
punito dalla legge italiana. Intanto in Italia aumentano
sempre più i proseliti del gioco d'azzardo, così come
confermato anche dalle statistiche stilate dalle quattro case
da gioco nazionali: Venezia, Campione, San Remo, Saint
Vincent, le sole autorizzate.
Infatti nonostante il carattere assai restrittivo della
normativa in materia di gioco d'azzardo, in deroga ai princìpi
generali, sulla scorta di alcuni regi decretilegge - 22
dicembre 1927, n. 2448; 2 marzo 1933, n. 201; 16 luglio 1936,
n. 1404 - e di un atto del Presidente della Giunta regionale
della Valle d'Aosta
- 3 maggio 1946 - è stato possibile autorizzare l'apertura di
quattro case da gioco violando palesemente la peculiare
competenza dello Stato in materia penale. Queste deroghe hanno
di fatto costituito un privilegio e una situazione di
sostanziale monopolio, ritenuta illegittima anche dalla Corte
costituzionale.
In considerazione della grande crescita dell'industria del
gioco d'azzardo legalizzato e soprattutto del proliferare
delle bische clandestine che si vanno sempre più configurando
come una delle principali attività della criminalità
organizzata quali fonte di finanziamento e strumento di
riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite,
bisogna riconoscere che esiste oggi l'esigenza, sempre più
pressante,
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di pervenire ad una legge organica che regolamenti il
gioco d'azzardo, riconoscendone la legittimità a condizioni
predeterminate.
Vi è l'esigenza di una riforma capace di regolamentare un
settore, così come è già stato fatto da tutti i nostri
partners europei, superando reticenze di carattere
morale, perchè coerentemente allora, per le stesse ragioni,
dovrebbero essere vietate tutte le forme di gioco d'azzardo,
compreso il totocalcio, il totip, le lotterie, eccetera.
Ciò a maggiore conferma che lo Stato ha già in alcuni casi
derogato al codice penale ed inoltre valga per tutte la
considerazione che in tutti i Paesi confinanti con l'Italia
esiste da anni una regolamentazione del gioco d'azzardo che
consente l'esistenza di case da gioco in numero non limitato a
poche eccezioni, così come si verifica nel nostro paese.
Questo fatto già determina un "grande esodo", una sorta di
turismo da esportazione che sottrae al mercato interno flussi
turistici e di danaro significativi, che vanno ad arricchire
località turistiche e termali estere, potenziandone
ulteriormente le capacità concorrenziali nei confronti di
quelle italiane, ingiustamente private di questa particolare
forma di finanziamento integrativo.
E' evidente che questa proposta di legge, innovativa e
coraggiosa, deve tendere soprattutto a potenziare e sviluppare
il turismo nazionale, che da anni si trova in una fase di
stallo assai pericolosa, aggravata da tante situazioni
contingenti, che mettono a dura prova la capacità della nostra
offerta turistica di confrontarsi con successo con la
concorrenza dei nostri partners europei e non,
adeguandosi, al contempo, ad una domanda sempre più
esigente.
Ricollegandoci alla storia delle case da gioco italiane
bisogna ricordare che prima del 1945, in forza di apposite
autorizzazioni, se ne registrava la presenza nei comuni di
Bagni di Lucca, San Pellegrino Terme, Acqui Terme, Anzio,
Merano, Grado, Gardone Riviera e Taormina, i quali giustamente
reclamano che venga loro riconosciuto il diritto di priorità
alla riapertura della casa da gioco. Inoltre, la ripartizione
geografica di queste autorizzazioni "storiche" rispecchiava
già un criterio di equilibrio territoriale che è ancora valido
tutt'oggi. Le zone turistiche e termali, le città italaine di
tradizione e prestigio turistico, devono poter contare su
servizi ed opportunità in linea con il rinnovamento generale
della società, tesa ad evolversi nella richiesta di
attrezzature alberghiere complete di tutto e per tutti. Come
per le città turistiche, si deve perseguire in maniera
adeguata l'incentivazione delle stazioni climatiche e termali.
A fronte di questa situazione, è noto che in molti paesi
europei si abbina all'attività turistico-termale vera e
propria l'esercizio delle case da gioco. A titolo
esemplificativo, si possono citare a caso Baden Baden,
Digione, Evian-Les-Bains, Velden, Umago, Nova Gorica,
eccetera, con il conseguente flusso continuo di valuta
pregiata.
Da ciò si desume che la casa da gioco va considerata come
essenziale attrattiva turistica e quindi un valido strumento
per l'incentivazione dei flussi turistici e del conseguente
sviluppo economico.
Tutte queste considerazioni ampiamente giustificano la
presentazione della presente proposta di legge. Essa tende ad
una distribuzione regionale delle case da gioco, con
un'assegnazione dei proventi che non fa riferimento al solo
comune in cui la località prescelta si trova, ma alla regione
stessa, in modo che possa esercitare una distribuzione
coordinata dei proventi a beneficio di tutte le località a
caratterizzazione turistica regionale.
Si propone, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della
Costituzione, di affidare alle regioni il rilascio delle
autorizzazioni per l'esercizio delle case da gioco, la cui
titolarità deve necessariamente spettare all'amministrazione
comunale, che potrà gestirla direttamente o tramite aziende
municipalizzate, ovvero tramite società a capitale misto od
anche costituite
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solo da capitale privato, in cui però i soli privati
devono ottenere obbligatoriamente il nulla-osta dalle
prefetture competenti, allo scopo di evitare l'inserimento di
soggetti a rischio.
Sono stati inoltre previsti particolari criteri di
selezione per consentire alle singole regioni di dotarsi di
autonomi regolamenti in materia di disciplina dell'esercizio
delle case da gioco a tutela dell'ordine pubblico e della
moralità, nonché in materia di correttezza della gestione
amministrativa e di controllo.
Naturalmente, la presente proposta intende rinnovare anche
la concessione alle case da gioco già menzionate, con un
particolare riferimento normativo a quella di Campione
d'Italia, vista la particolare situazione demografica, la
collocazione geografica e lo status giuridico del comune
in questione.
Una distribuzione delle case da gioco così predisposta
appare giusta ed equa in quanto si prefigge queste finalità
fondamentali:
eliminazione della sperequazione oggi esistente;
agevolazione della lotta contro le bische clandestine;
tutela del turismo nazionale in confronto con
l'estero;
contributo allo sviluppo turistico e termale di località
italiane che abbiano titoli e meriti nel settore;
risoluzione dei problemi assilanti di vaste zone
turistiche in ambiti di programmazione regionali.
E' nell'auspico del proponente che l'approvazione della
seguente proposta di legge, in sintonia con quanto espresso
nella sentenza n. 152 del 1985 dalla Corte costituzionale, sia
rapida e costituisca strumento di immediata ristrutturazione
in una materia che il legislatore ha, per anni, ignorato.
Non vi sarebbero giustificazioni di sorta per il grave
nocumento che ne deriverebbe all'economia nazionale, nemmeno a
sostegno di quelle tesi moralistiche che condannano il gioco
d'azzardo, il quale continua ad esistere ed esisterà sempre
più, per cui è ormai tempo che venga posto sotto il controllo
pubblico, regolamentandolo e disciplinandolo.
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