| 1. E' data facoltà ad ogni regione di autorizzare
l'apertura di case da gioco, in deroga al disposto degli
articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.
2. Le regioni sul cui territorio già esiste una casa da
gioco possono esercitare la facoltà di cui al comma 1; non è
tuttavia consentita l'apertura di più di una casa da gioco
nelle regioni con popolazione inferiore ad un milione di
abitanti.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa
congiuntamente a due comuni della stessa regione, con criteri
di alternanza stagionale e con limitazione periodica
nell'esercizio della casa da gioco all'uno o all'altro
comune.
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