| 1. Sono leggittimati a chiedere l'autorizzazione
all'apertura della casa da gioco al presidente della giunta
regionale i comuni che:
a) siano ubicati in una zona a grande vocazione
turistica o siano centro termale di primario interesse
regionale e nazionale, che necessiti di ulteriori
incentivazioni in strutture e attrezzature;
b) abbiano la disponibilità di un complesso
immobiliare da destinare a casa da gioco;
c) siano stati sede di azienda autonoma di cura e,
successivamente di azienda di promozione turistica, da oltre
venti anni;
d) non siano capoluoghi di provincia, esclusi
quelli che hanno una popolazione inferiore ai duecentomila
abitanti e che abbiano grande interesse turistico o
termale.
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2. La disposizione di cui alla lettera d) del comma 1
non si applica alla casa da gioco di Venezia.
3. La domanda di autorizzazione all'apertura della casa da
gioco è approvata dal consiglio comunale ed è inoltrata al
presidente della giunta regionale, corredata da una relazione
illustrativa dei requisiti di cui al comma 1.
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