| 1. Il presidente della giunta regionale adotta con proprio
decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il regolamento concernente la disciplina e
l'esercizio delle case da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene disposizioni
atte a garantire:
a) la tutela dell'ordine pubblico e della
moralità;
b) le norme per l'accesso alle case da gioco e i
divieti di frequentarla da parte di particolari categorie di
cittadini, per motivi di età, di ordine sociale o collegate
alle funzioni esercitate dai medesimi;
c) le specie e i tipi di gioco che possono essere
autorizzati;
d) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
e) le misure idonee ad assicurare la correttezza
della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze
della stessa da parte degli organi competenti;
f) le modalità e la disciplina per le eventuali
concessioni a terzi della gestione delle case da gioco,
precisando:
1) le garanzie, da assumersi da parte del comune
concedente, e le debite cauzioni;
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2) le qualità morali e le disponibilità economiche
reali che debbono offrire il concessionario ed il personale
addetto;
3) le disposizioni per il regolare versamento al comune
degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi
controlli, con un minimo garantito;
4) la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione stessa, senza
obbligo alcuno di risarcimento di danno o di indennizzo,
quando risulti comprovata la mancata ottemperanza del
concessionario alle condizioni previste dalla convenzione;
5) la disciplina per le cautele atte ad assicurare la
regolarità dell'esercizio delle case da gioco e delle attività
che vi si svolgono.
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