| 1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco di
nuova istituzione spetta al comune sul cui territorio insiste
ovvero, nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 1, ai due
comuni.
2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito
direttamente dal comune o dai due comuni attraverso un'azienda
municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente
capitale pubblico, ovvero attraverso una società che gestisca
l'esercizio in regime di concessione ottenuta dal comune o dai
due comuni di cui al comma 3 dell'articolo 1 ed in base al
regolamento di cui all'articolo 4. Per i soci privati il
prefetto competente rilascia apposito nulla-osta.
| |