| 1. I proventi della gestione della casa da gioco sono così
ripartiti:
a) il 60 per cento al comune ove ha sede la casa da
gioco, con obbligo per l'amministrazione comunale di
destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di
tipo turistico altamente qualificate; tale percentuale viene
proporzionalmente
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divisa tra i due comuni interessati nell'ipotesi di cui al
comma 3 dell'articolo 1;
b) il 40 per cento alla regione sul cui territorio
ha sede la casa da gioco, con l'obbligo per la giunta
regionale, su proposta dell'assessore al turismo, di destinare
tali fondi alle aziende di promozione turistica.
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