| 1. Il presidente della giunta regionale, in caso di
violazioni della presente legge o del regolamento di cui
all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine
pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione
dell'esercizio della casa da gioco.
2. In caso di recidiva, il presidente della giunta
regionale può disporre la revoca dell'autorizzazione.
3. Qualora, per i motivi di cui al comma 1, sia disposta la
sospensione dell'esercizio di una casa da gioco a gestione
pubblica, il presidente della giunta regionale può nominare un
commissario per la gestione straordinaria.
4. Le case da gioco sono considerate locali pubblici, ai
fini delle leggi di polizia.
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