| (Azioni positive per la redistribuzione del lavoro di cura
fra i sessi).
1. Per favorire la pratica attuazione del diritto dei
bambini e delle bambine alla presenza paterna e per una equa
distribuzione del lavoro di cura fra i sessi:
a) le regioni promuovono corsi per i lavoratori
maschi per la cura e l'allevamento della prole, l'assistenza
agli anziani nonché per il lavoro domestico;
b) il Ministro della pubblica istruzione,
nell'ambito delle procedure previste, provvede ad introdurre
nei programmi e nell'attività didattica iniziative dirette a
formare gli allievi di sesso maschile nella cura e
nell'allevamento della prole, assistenza agli anziani, e al
lavoro domestico;
c) ai lavoratori maschi che si avvalgono dei
congedi di cui agli articoli 3 e 4 il reddito minimo garantito
è aumentato di una quota pari al 30 per cento.
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