| 1. Vengono fatte salve le autorizzazioni concesse per le
case da gioco in attività aventi sedi nei comuni di Venezia,
San Remo, Campione d'Italia, Saint Vincent.
2. I comuni di cui al comma 1 devono adeguarsi alle norme
dettate dalla presente legge entro due anni dalla data della
sua entrata in vigore.
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