| Onorevoli Colleghi! -- Come noto, è nel sistema delle
deduzioni dal reddito fiscalmente imponibile che in Italia si
trova la sintesi tra lo Stato sociale amministrato e lo Stato
autogestito, il primo finanziato attraverso il bilancio
pubblico, il secondo finanziato direttamente dai cittadini ma
in parte rifinanziato dallo Stato attraverso sgravi
fiscali.
L'ampliamento della gamma delle deduzioni ammesse può
dunque costituire un mezzo per combinare e superare
felicemente istanze contraddittorie: come la crisi di
efficienza dello Stato sociale (per eccesso dei compiti
affidatigli), da un lato, e, dall'altro, l'esigenza di
assicurare comunque ai bisognosi uno standard civile
di assistenza sociale. In specie, con la presente proposta di
legge si vuole colmare una lacuna, sinora solo coperta da
interventi giurisprudenziali, in contrasto con l'orientamento
interpretativo prevalente da parte del fisco. L'articolo 10
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, non permette infatti la
deduzione delle spese sostenute da persone invalide o menomate
per assistenza specifica e ricovero in istituti
assistenziali.
Si tratta di un'ingiusta discriminazione che colpisce
soggetti che per le loro particolari condizioni di
handicap, fisico o mentale, necessitano di assistenza
quotidiana.
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