| 1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spese sostenute da
persone colpite da grave e permanente invalidità o
menomazione, o dalle persone indicate dall'articolo 433 del
codice civile o da loro affidati o affiliati, per cure mediche
e chirurgiche, per assistenza specifica o per ricovero in
istituti assistenziali sono interamente deducibili dal reddito
complessivo dichiarato".
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