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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1387
DDL0254-0002
Progetto di legge Camera n. 254 - testo presentato - (DDL11-254)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C254. TESTIPDL
...C254.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC254 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Nella frequenza altissima dei
  provvedimenti normativi in materia fiscale si è perso molto
  più dell'unità formale di questo ramo del diritto: si è persa
  l'unità, anzi l'esistenza stessa dei princìpi che dovrebbero
  ispirarlo.
    La certezza del diritto come parte essenziale del rapporto
  fiscale è stata indicata e perseguita non solo come un fattore
  di garanzia per i contribuenti ma, soprattutto, come una
  condizione essenziale di esistenza e di efficienza del
  rapporto fiscale nell'interesse stesso del fisco.
    Questa condizione è venuta progressivamente a mancare nel
  nostro ordinamento e questa proposta costituisce un primo
  tentativo per invertire questa tendenza.
    L'idea di una raccolta di princìpi giuridici fondamentali
  relativi ai rapporti tra fisco e contribuente è nuova, ma solo
  per la legislazione italiana.
    Infatti, mentre tradizionalmente in Italia i rapporti tra
  fisco e contribuenti e più in generale tra cittadini e
  pubblica amministrazione sono stati impostati sempre su
  criteri di subordinazione-sudditanza, in alcuni Paesi
  progrediti (Canada, Francia, Nuova Zelanda, Regno Unito)
  esistono da tempo strumenti normativi di riconoscimento dei
  diritti dei contribuenti ("carta del contribuente",
  eccetera).
    Più in generale, un recente rapporto OCDE (OCDE,  Droit
  et obbligations des contribuables.  Description de la situation
  legale dans les pays de l'OCDE,  Parigi, 1990) ha
  riproposto, anche sotto forma di
 
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  raccomandazione ai Paesi membri, l'esigenza di stabilire
  alcuni princìpi fondamentali regolatori dei rapporti tra fisco
  e contribuenti (diritto alla certezza, diritto
  all'informazione, istituzione di difensori civici, diritto a
  non pagare più del dovuto, indennizzo per le maggiori imposte
  versate, diritto alla riservatezza, diritto al ricorso,
  eccetera).
    L'impostazione seguita dall'OCDE, però, se da una parte
  risulta particolarmente interessante per il suo carattere
  generale e comparativo, dall'altra parte non sembra che possa
  essere recepita  tout court  con riferimento
  all'ordinamento italiano: i problemi relativi ai rapporti tra
  fisco e contribuenti italiani, infatti, sono per certi versi
  di portata più ampia, rispetto a quelli considerati dall'OCDE,
  e, per altri versi, più specificamente inerenti alla
  particolare realtà domestica.
    Per queste ragioni, le ipotesi di lavoro che potranno
  essere formulate sull'argomento qui in oggetto, pur traendo
  spunto dalle raccomandazioni OCDE, dovranno avere uno sviluppo
  originale e specifico.
    Da ultimo, va segnalato che l'idea di impostare in modo
  nuovo i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione
  mediante strumenti legali concreti (e non solo attraverso
  generiche enunciazioni) si sta da qualche tempo affermando
  anche nella produzione normativa: si pensi in tal senso alle
  recenti circolari sulla cosiddetta autocertificazione (che
  comincia solo adesso a funzionare a regime) e soprattutto alla
  recentissima legge sulla riforma del procedimento
  amministrativo.
    Su questo piano, la legislazione fiscale è certamente
  rimasta indietro: risulta, dunque, quanto mai necessaria una
  iniziativa che si muova nella stessa direzione.
  1.  Le caratteristiche e il contenuto.
      L'enunciazione dei princìpi relativi ai diritti dei
  contribuenti può essere formalizzata nei modi più disparati:
  sotto forma di "manifesto" cui aderiscono le forze politiche e
  le parti sociali, sotto forma di direttive impostate
  dall'Amministrazione centrale, sotto forma di impegno
  programmatico del Governo, eccetera.
    Risulta però evidente che se si vuole che uno strumento del
  genere abbia un minimo di concretezza e di vincolatività
  l'unica forma idonea (e sia pure con certi limiti) è
  certamente quella legislativa.
    Peraltro, a questo proposito, va rilevato che lo strumento
  legislativo di per sé presenta seri limiti in ordine alla sua
  vincolatività, ed in specie alla possibilità di condizionare
  le singole scelte concrete del potere legislativo in materia
  fiscale; vige infatti, il principio secondo cui  lex
  specialis derogat legi generali priori.
      L'unico modo di evitare alla radice un problema del
  genere sarebbe quello del ricorso alla legge costituzionale,
  ma, con riferimento al problema qui in oggetto, uno strumento
  del genere sarebbe improponibile, sia per la complessità
  procedimentale, sia per la specificità della materia.
    Dovendo utilizzare la legge ordinaria, il problema qui
  sopra prospettato può essere (parzialmente) superato
  attraverso uno strumento tecnico che eviti, almeno, l'odiosa
  prassi della deroga (o dell'abrogazione) tacita, che oltre
  tutto dà luogo sempre a gravi difficoltà interpretative.
    In specie, si tratterebbe di munire la legge qui in oggetto
  di una specifica clausola in base alla quale qualsiasi deroga
  alle disposizioni della legge medesima deve essere
  espressamente formulata, con ciò appunto vietando la
  cosiddetta deroga tacita.  Un esempio recente di clausole del
  genere è contenuto nell'articolo 1 della legge 8 giugno 1990,
  n. 142, in materia di riordinamento delle autonomie locali.
    In questo modo, si può raggiungere per lo meno l'obiettivo
  di provocare un marcato controllo parlamentare su qualsiasi
  tentativo di deroga ai princìpi di tutela dei contribuenti.
    Importante sembra poi l'individuazione del  ruolo  che
  il provvedimento qui in oggetto dovrebbe assumere nell'ambito
  del "sistema" tributario italiano; l'ordinamento vigente,
  infatti, è caratterizzato da
 
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  una miriade di disposizioni in continua "evoluzione" e da un
  andamento legislativo contraddittorio in cui si susseguono,
  ormai senza soluzioni di continuità, da una parte
  provvedimenti  omnibus  (i famosi decretoni, con le
  relative reiterazioni), e dall'altra provvedimenti
  "coriandolo", leggine sparse qua e là, che appaiono quasi
  quotidianamente sulla  Gazzetta Ufficiale.
      In questo contesto babilonico, il tentativo di
  sistematizzazione in testi unici delle norme fiscali non
  sembra aver dato una prova del tutto convincente, né peraltro
  l'ipotesi di una vera e propria codificazione fiscale sembra
  praticabile in questo momento.
    Per tali ragioni, una iniziativa legislativa a tutela dei
  diritti del contribuente dovrebbe assumere le caratteristiche
  di una sorta di "Statuto del contribuente", e cioè di una
  raccolta di pochi (le norme fiscali sono già troppe, e le
  tasse sono più di cento) princìpi fondamentali e concreti
  relativi ai rapporti tra contribuenti e fiscalità (intendendo
  in tal senso non solo i rapporti con l'Amministrazione, ma più
  in generale l'approccio di tutti i cittadini con la galassia
  fiscale).
    In relazione a ciò le norme dello Statuto non devono
  costituire soltanto diritti dei contribuenti e correlativi
  obblighi dell'Amministrazione, ma anche (e ciò è fondamentale)
  creare "norme sulle norme", e cioè regole vincolanti per il
  legislatore (compreso il Governo quando agisce come
  legislatore) in ordine alle caratteristiche ed ai princìpi
  della produzione legislativa in materia fiscale.
    In relazione a questi dati strutturali di base, i princìpi
  che il progetto di "Statuto" dovrebbe contenere possono essere
  individuati, almeno in prima approssimazione e con riserva di
  ulteriori integrazioni, come segue.
  2.  I princìpi.
    2.1. L'esigenza fondamentale in tema di produzione
  legislativa, ed in particolare in materia fiscale, è
  senz'altro relativa al principio di certezza  (une maxime
  qui garantit le repos des familles):  questo implica
  innanzitutto che tutti devono essere in grado di conoscere
  agevolmente qual'è la legge fiscale vigente in un determinato
  momento; questo, a rigore, dovrebbe implicare il divieto di
  inserire norme fiscali in leggi aventi oggetto extrafiscale
  (fatta ovviamente eccezione per quelle disposizioni fiscali
  strettamente inerenti all'oggetto della legge).
    Con riferimento ai tributi periodici, che sono strutturati
  per periodi d'imposta, sembra necessario prevedere che non
  possano essere stabilite modifiche applicabili al periodo
  d'imposta in corso, oltre una certa data prestabilita (ad
  esempio il 30 settembre).
    Infine, particolare attenzione dovrebbe essere posta al
  rispetto, anche sostanziale, del principio di irretroattività
  della legge.
    E' frequente, infatti, il ricorso oltre che a norme
  palesemente retroattive, a norme impositive che colpiscono sia
  pure per il futuro rapporti già pendenti.
    In quest'ultimo caso, anche se vi è un rispetto formale del
  principio di irretroattività, si può verificare un grave danno
  per il contribuente che ha posto in essere una certa attività
  programmandone i costi anche in funzione di un determinato
  regime fiscale, e che si trova a dover scontare una fiscalità
  elevata, o comunque diversa.
    In relazione a ciò, sembra opportuna la previsione di una
  norma che vieti oltre alla retroattività delle norme fiscali
  (salvo il caso delle disposizioni espressamente
  interpretative), l'applicazione ai rapporti pendenti delle
  disposizioni fiscali meno favorevoli ai contribuenti.
    2.2. I princìpi relativi ai rapporti fiscocontribuente che
  dovrebbero essere inseriti nello "Statuto" qui in oggetto si
  possono compendiare nel generico e lato concetto di  diritto
  all'informazione,  che in un certo senso costituisce il
  pendant  del principio di certezza enunciato al punto
  2.1.
    Diritto all'informazione vuol dire, in generale, diritto di
  ciascuno  uti civis  a conoscere compiutamente e
  agevolmente
 
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  le disposizioni fiscali vigenti, e, in particolare, il
  diritto del contribuente  uti singulus  di conoscere
  qual'è la propria posizione fiscale in ordine a un determinato
  atto del contribuente medesimo o dell'Amministrazione.
    Il diritto generale all'informazione si traduce e si
  specifica quindi in correlativi obblighi dell'Amministrazione
  verso la collettività, e verso i singoli cittadini.
    Il diritto all'informazione della collettività si esplica
  essenzialmente in una esigenza di divulgazione capillare
  efficace e puntuale di tutte le informazioni ufficiali
  relative alla materia fiscale, in modo da creare un vero e
  proprio  corpus  fisico e vivente delle norme fiscali
  (diffusione capillare della guida del contribuente,
  pubblicazione sui supporti più idonei dei testi coordinati
  delle norme fiscali, pubblicazione tempestiva di tutte le
  circolari e di tutte le risoluzioni), e nella necessità che
  l'Amministrazione provveda obbligatoriamente e tempestivamente
  alla redazione delle circolari interpretative sulle più
  importanti leggi fiscali (a titolo indicativo, si consideri
  che a oltre quattro anni di distanza dall'emanazione del testo
  unico delle imposte sui redditi, non è stata ancora pubblicata
  la relativa circolare esplicativa, né pare che ciò sia in
  programma).
    Il diritto all'informazione verso il singolo contribuente
  si esplica essenzialmente in una esigenza di chiarimento e
  risposta in relazione a problemi specifici che il contribuente
  medesimo intende sottoporre all'Amministrazione.
    In particolare, sembra opportuno creare un meccanismo in
  base al quale, non essendo possibile garantire a ciascun
  contribuente una risposta tempestiva da parte
  dell'Amministrazione su singoli quesiti, dovrebbe essere
  consentita la presentazione
  di istanze preventive con l'indicazione motivata
  della condotta che il contribuente intende seguire.
    Se l'Amministrazione non intende o non può rispondere a
  tali quesiti, deve essere garantito, comunque, al contribuente
  che si uniforma, senza attendere l'orientamento
  dell'Amministrazione, all'impostazione prospettata
  nell'istanza, che non gli saranno comminate sanzioni (né
  amministrative, né penali), nel caso in cui l'Amministrazione
  medesima reputi, in sede di accertamento, che la condotta del
  contribuente non sia conforme alla legge.
    Un altro problema connesso al diritto all'informazione è
  quello relativo alle notizie concernenti gli atti impositivi e
  di riscossione notificati ai contribuenti.
    In ogni atto notificato al contribuente dovrebbe essere
  indicato presso quale ufficio e presso quale impiegato è
  possibile ottenere (anche telefonicamente) le informazioni del
  caso.
    Il problema è particolarmente grave per i ruoli notificati
  ai sensi dell'articolo 36- bis  del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; questi ruoli
  (compilati con procedura automatizzata dai centri di servizio)
  non sono preceduti da un atto di imposizione motivato (avviso
  di accertamento) e non sono a loro volta motivati, con la
  conseguenza che i contribuenti non sono quasi mai in grado di
  ricostruire le ragioni che hanno determinato la emissione del
  ruolo.
    Questo stato di incertezza, come è ovvio, non fa altro che
  alimentare, oltre che la sfiducia dei contribuenti, il
  contenzioso tributario, e, molto spesso, il clientelismo negli
  uffici finanziari.
    In relazione a ciò, sarebbe quindi opportuna la previsione
  di una motivazione, anche succinta purché chiara ed efficace,
  anche di questi ruoli.
 
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