| 1. Le leggi e gli atti aventi forza di legge non possono
introdurre eccezioni ai princìpi della presente legge se non
mediante espressa deroga o modificazione delle sue
disposizioni.
2. Si osservano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le disposizioni contenute nei capi I,
II, IV, V e VI della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Capo II.
NORME SULLA PRODUZIONE
LEGISLATIVA
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