| 1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto che per il
futuro; tali disposizioni non hanno effetto retroattivo, fatto
salvo il caso delle disposizioni interpretative, espressamente
qualificate come tali.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non si
applicano ai rapporti pendenti, fatto salvo il caso delle
disposizioni più favorevoli al contribuente.
Capo III.
RAPPORTI TRA CITTADINI
ED AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
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