| 1. Tutti hanno diritto di conoscere agevolmente quali sono
le disposizioni legislative ed amministrative vigenti in
materia tributaria.
2. L'Amministrazione finanziaria è tenuta ad intraprendere
ogni più opportuna iniziativa al fine di realizzare
concretamente il precetto di cui al comma 1.
3. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e dal relativo
regolamento di esecuzione,
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approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a
pubblicare tempestivamente e con i mezzi più idonei tutte le
circolari e le risoluzioni che emette in materia tributaria,
ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione,
sulle funzioni e sui procedimenti dell'Amministrazione
medesima.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è emanato un regolamento contenente le
disposizioni di attuazione relative alle norme del presente
articolo.
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