| 1. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a redigere e
pubblicare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, le circolari esplicative relative
alle leggi tributarie di maggiore importanza.
2. Ciascun contribuente ha diritto di inoltrare agli uffici
centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria istanze
scritte e motivate concernenti l'interpretazione di norme
tributarie. L'Amministrazione risponde per iscritto e con
idonea motivazione.
3. Non possono essere irrogate sanzioni amministrative e
penali al contribuente che, conformandosi ad una determinata
interpretazione di disposizioni tributarie prospettata per
iscritto mediante apposita istanza, non riceve entro un anno
alcuna risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.
4. Non possono essere irrogate sanzioni amministrative e
penali, né possono essere effettuati recuperi d'imposta, nei
confronti del contribuente che si sia conformato ad una
interpretazione di norme tributarie espressa
dall'Amministrazione finanziaria, che sia stata
successivamente modificata dall'Amministrazione medesima,
senza che siano intervenute modifiche legislative.
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