| 1. Ciascun contribuente ha diritto di conoscere per esteso
le motivazioni su cui si fondano gli atti dell'Amministrazione
finanziaria emessi nei suoi confronti.
2. Gli atti della riscossione, non preceduti dalla notifica
di un provvedimento impositivo motivato, devono essere
succintamente motivati. E' fatto salvo il diritto del
contribuente previsto dal comma 1.
3. Tutti gli atti notificati dall'Amministrazione
finanziaria ai contribuenti devono chiaramente indicare:
a) presso quale ufficio, secondo quale orario e
presso quale addetto è possibile ottenere informazioni
complete in merito all'atto notificato;
b) quale organo occorre adire per impugnare l'atto
medesimo, e attraverso quali modalità.
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