| (Disciplina generale dei contenuti
della propaganda elettorale).
1. La propaganda elettorale deve essere veritiera e
corretta ed evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che
sia tale da indurre in errore gli elettori, anche per mezzo di
omissioni, ambiguità intenzionali o esagerazioni della
realtà.
2. Terminologia, citazioni e menzioni di fatti e dati
statistici devono essere appropriate, autentiche e
controllabili ed essere usate in modo corretto, evitando forme
in qualunque modo suggestive.
3. Chiunque cura e si avvale della propaganda elettorale
deve essere in grado di dimostrare la veridicità e la
correttezza dei fatti, dei dati, delle dichiarazioni e
descrizioni in essa esposti.
4. La propaganda elettorale deve essere sempre
riconoscibile come tale. Nei mezzi e nei luoghi in cui, oltre
alla propaganda elettorale, sono esposte al pubblico
informazioni di altro genere, la propaganda elettorale, nei
medesimi mezzi e luoghi inserita, deve risultare chiaramente
distinta per il tramite di accorgimenti idonei.
5. La propaganda elettorale deve evitare ogni forma di
sfruttamento della credulità e, salvo ragioni fondate e
dimostrabili, della paura. Essa non deve, altresì, contenere
affermazioni di violenza fisica e morale, istigazioni al
sovvertimento violento delle istituzioni o al rovesciamento
dei valori costituzionali, incitamento a pratiche o metodi in
qualunque modo antidemocratici. La propaganda elettorale non
deve, in particolare, offendere le convinzioni religiose dei
cittadini.
6. Nello svolgimento della propaganda elettorale deve
essere evitata qualsiasi forma idonea a creare confusione nel-
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l'elettore. In particolare, deve essere evitata ogni forma di
denigrazione altrui.
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