| (Orario massimo di lavoro).
1. L'orario normale della settimana lavorativa dei
dipendenti e delle dipendenti da datori di lavoro privati e
pubblici non può eccedere le 35 ore di lavoro effettivo.
2. All'articolo 1, comma primo, del regio decreto-legge 15
marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.
473, le parole: "le otto ore al giorno o le 48 ore sono
settimanali di lavoro effettivo" sono sostituite dalle
seguenti: "le otto ore al giorno o le 35 ore settimanali".
3. Le contravvenzioni alle norme di cui al presente
articolo, nonché agli articoli 13 e 14, da parte dei datori di
lavoro sono punite con ammenda fino a lire 400.000 al giorno,
per ogni lavoratore e per ogni lavoratrice, raddoppiabili in
caso di recidiva.
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