| (Disciplina dei contenuti
della propaganda elettorale personale).
1. Almeno un quinto dello spazio o del tempo di ciascun
messaggio di propaganda elettorale deve esporre le
informazioni relative alle attività, professionali e
politiche, ed al curriculum del candidato. In
particolare, qualora il candidato sia membro in carica di uno
dei due rami del Parlamento, deve essere comunicato al
pubblico, con riferimento all'ultima legislatura: il numero di
votazioni, in assoluto e in percentuale sul totale delle
votazioni effettuate nella Camera di appartenenza, cui il
candidato ha preso parte, come risultano dalle statistiche
parlamentari; il numero di proposte di legge e di atti di
controllo e di indirizzo di cui sia stato primo firmatario; se
ricopra altre cariche di natura pubblica e quali.
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