| Onorevoli Colleghi! -- La diffusione dello sviluppo
industriale delle medie e piccole imprese costituisce un punto
di forza del nostro sistema economico, che occorre potenziare
nel senso di garantire anche alle imprese medie e piccole
l'afflusso del risparmio investito nella Borsa, ferme
naturalmente le agevolazioni previste dalla legge per il
ricorso al credito bancario.
Con l'ingresso del piccolo risparmiatore nella Borsa le
imprese di grandi dimensioni hanno potuto, attraverso la
quotazione di Borsa ovvero la negoziazione dei propri titoli
al mercato ristretto, approvvigionarsi abbondantemente di
capitale di rischio, riducendo la propria dipendenza dal
credito erogato dal sistema bancario. Analoghi benefìci non
sono stati fruiti dalle imprese medie e
piccole, giacché trattasi di imprese solitamente non quotate
in Borsa ovvero non negoziate al mercato ristretto e sulle
quali, d'altra parte, il sistema bancario sconta il maggior
rischio correlato alla minore dimensione, recuperando altresì
i minori utili derivanti dalla ridotta propensione delle
grandi imprese ad avvalersi del credito erogato dal sistema
bancario medesimo.
Si ravvisa quindi la necessità di istituire e disciplinare,
nel quadro della sistemazione normativa degli intermediari
finanziari, strumenti destinati alla raccolta di risparmio tra
il pubblico mediante l'offerta ed il collocamento di valori
mobiliari emessi prevalentemente dalle imprese medie e
piccole. Tale ruolo, stante l'avvenuta istituzione dei fondi
comuni di investimento mobiliare aperti di cui alla
legge
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23 marzo 1983, n. 77, può essere affidato a fondi comuni
chiusi per l'investimento collettivo di valori mobiliari.
Deve nondimeno trattarsi di organismi autonomi aperti di
cui alla citata legge n. 77 del 1983 e gestiti inoltre da
apposite società di gestione, al fine di evitare che la
politica degli investimenti - destinata essenzialmente, come
si è detto, verso i valori mobiliari emessi dalle imprese
medie e piccole - possa essere influenzata dalle scelte che la
società di gestione, ove fosse abilitata a gestire sia i fondi
aperti sia i fondi chiusi di cui alla presente disciplina,
potrebbe orientare verso titoli emessi da società appartenenti
allo stesso gruppo controllato dalle società di maggiori
dimensioni.
Si è quindi predisposta la presente proposta di legge con
la quale, per il tramite di disposizioni modificative - ove
strettamente necessario - delle disposizioni della richiamata
legge n. 77 del 1983, si prevede che le società costituite ai
sensi dell'articolo 1 della stessa legge n. 77 ed aventi ad
oggetto la gestione di fondi comuni di investimento mobiliare
chiusi sono autorizzate con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la Banca d'Italia, e sono disciplinate dalle stesse
disposizioni, ove compatibili, della legge n. 77 del 1983. Si
prevede inoltre che il patrimonio del fondo non possa essere
investito in valori mobiliari emessi da società di grandi
dimensioni, individuate dal fatto che abbiano conseguito
ricavi superiori a 50 miliardi risultanti dall'ultimo bilancio
approvato.
La composizione del patrimonio del fondo, in dettaglio
demandata alle prescrizioni del regolamento approvato dalla
Banca d'Italia, deve comunque rispettare alcune percentuali
che sono state individuate nel 60 per cento, quanto ai valori
mobiliari non quotati in Borsa né negoziati
al mercato ristretto, nel 20 per cento, quanto ai
titoli quotati in Borsa o negoziati al mercato ristretto, e
nel 20 per cento di titoli monetari di immediata
liquidabilità, dei quali si ritiene comunque necessaria la
presenza nel patrimonio del fondo a garanzia dei risparmiatori
interessati agli eventuali riscatti.
Peraltro, le quote dei valori mobiliari acquisite dal fondo
prima che la società sia ammessa alla quotazione ovvero sia
negoziata al mercato ristretto non sono computate ai fini del
raggiungimento del limite del 20 per cento previsto.
Inoltre non possono essere detenute azioni per un valore
superiore al 30 per cento del valore nominale complessivo di
tutte le azioni ordinarie emesse dalla stessa società. I
riscatti debbono essere chiesti dopo almeno cinque anni dalla
sottoscrizione, ma, se tali richieste vengano a superare il 5
per cento degli attivi del fondo, non possono essere emessi
nuovi certificati di partecipazione al fondo. E' tuttavia
previsto che i certificati di partecipazione siano ammessi di
diritto alla quotazione di Borsa (salva opposizione della
CONSOB), sicché i portatori di tali certificati possono
liquidare il proprio investimento mediante cessioni in
Borsa.
Disposizioni particolari sono poi previste per la
determinazione del valore di liquidazione dei certificati, nel
senso che tale valore deve essere determinato almeno ogni sei
mesi e deve essere pubblicato secondo le analoghe disposizioni
previste nella legge n. 77 del 1983.
Infine, per aumentare le garanzie dei risparmiatori che
abbiano investito nel fondo, è previsto che la società di
gestione debba partecipare al patrimonio del fondo almeno per
il 5 per cento e che i fondi di investimento aperti, italiani
o esteri, possano partecipare egualmente al patrimonio del
fondo in questione.
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