Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1402
DDL0261-0002
Progetto di legge Camera n. 261 - testo presentato - (DDL11-261)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C261. TESTIPDL
...C261.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC261 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La diffusione dello sviluppo
  industriale delle medie e piccole imprese costituisce un punto
  di forza del nostro sistema economico, che occorre potenziare
  nel senso di garantire anche alle imprese medie e piccole
  l'afflusso del risparmio investito nella Borsa, ferme
  naturalmente le agevolazioni previste dalla legge per il
  ricorso al credito bancario.
    Con l'ingresso del piccolo risparmiatore nella Borsa le
  imprese di grandi dimensioni hanno potuto, attraverso la
  quotazione di Borsa ovvero la negoziazione dei propri titoli
  al mercato ristretto, approvvigionarsi abbondantemente di
  capitale di rischio, riducendo la propria dipendenza dal
  credito erogato dal sistema bancario.  Analoghi benefìci non
  sono stati fruiti dalle imprese medie e
  piccole, giacché trattasi di imprese solitamente non quotate
  in Borsa ovvero non negoziate al mercato ristretto e sulle
  quali, d'altra parte, il sistema bancario sconta il maggior
  rischio correlato alla minore dimensione, recuperando altresì
  i minori utili derivanti dalla ridotta propensione delle
  grandi imprese ad avvalersi del credito erogato dal sistema
  bancario medesimo.
    Si ravvisa quindi la necessità di istituire e disciplinare,
  nel quadro della sistemazione normativa degli intermediari
  finanziari, strumenti destinati alla raccolta di risparmio tra
  il pubblico mediante l'offerta ed il collocamento di valori
  mobiliari emessi prevalentemente dalle imprese medie e
  piccole.  Tale ruolo, stante l'avvenuta istituzione dei fondi
  comuni di investimento mobiliare aperti di cui alla
  legge
 
                               Pag. 2
 
  23 marzo 1983, n. 77, può essere affidato a fondi comuni
  chiusi per l'investimento collettivo di valori mobiliari.
    Deve nondimeno trattarsi di organismi autonomi aperti di
  cui alla citata legge n. 77 del 1983 e gestiti inoltre da
  apposite società di gestione, al fine di evitare che la
  politica degli investimenti - destinata essenzialmente, come
  si è detto, verso i valori mobiliari emessi dalle imprese
  medie e piccole - possa essere influenzata dalle scelte che la
  società di gestione, ove fosse abilitata a gestire sia i fondi
  aperti sia i fondi chiusi di cui alla presente disciplina,
  potrebbe orientare verso titoli emessi da società appartenenti
  allo stesso gruppo controllato dalle società di maggiori
  dimensioni.
    Si è quindi predisposta la presente proposta di legge con
  la quale, per il tramite di disposizioni modificative - ove
  strettamente necessario - delle disposizioni della richiamata
  legge n. 77 del 1983, si prevede che le società costituite ai
  sensi dell'articolo 1 della stessa legge n. 77 ed aventi ad
  oggetto la gestione di fondi comuni di investimento mobiliare
  chiusi sono autorizzate con decreto del Ministro del tesoro,
  sentita la Banca d'Italia, e sono disciplinate dalle stesse
  disposizioni, ove compatibili, della legge n. 77 del 1983.  Si
  prevede inoltre che il patrimonio del fondo non possa essere
  investito in valori mobiliari emessi da società di grandi
  dimensioni, individuate dal fatto che abbiano conseguito
  ricavi superiori a 50 miliardi risultanti dall'ultimo bilancio
  approvato.
    La composizione del patrimonio del fondo, in dettaglio
  demandata alle prescrizioni del regolamento approvato dalla
  Banca d'Italia, deve comunque rispettare alcune percentuali
  che sono state individuate nel 60 per cento, quanto ai valori
  mobiliari non quotati in Borsa né negoziati
  al mercato ristretto, nel 20 per cento, quanto ai
  titoli quotati in Borsa o negoziati al mercato ristretto, e
  nel 20 per cento di titoli monetari di immediata
  liquidabilità, dei quali si ritiene comunque necessaria la
  presenza nel patrimonio del fondo a garanzia dei risparmiatori
  interessati agli eventuali riscatti.
    Peraltro, le quote dei valori mobiliari acquisite dal fondo
  prima che la società sia ammessa alla quotazione ovvero sia
  negoziata al mercato ristretto non sono computate ai fini del
  raggiungimento del limite del 20 per cento previsto.
    Inoltre non possono essere detenute azioni per un valore
  superiore al 30 per cento del valore nominale complessivo di
  tutte le azioni ordinarie emesse dalla stessa società.  I
  riscatti debbono essere chiesti dopo almeno cinque anni dalla
  sottoscrizione, ma, se tali richieste vengano a superare il 5
  per cento degli attivi del fondo, non possono essere emessi
  nuovi certificati di partecipazione al fondo.  E' tuttavia
  previsto che i certificati di partecipazione siano ammessi di
  diritto alla quotazione di Borsa (salva opposizione della
  CONSOB), sicché i portatori di tali certificati possono
  liquidare il proprio investimento mediante cessioni in
  Borsa.
    Disposizioni particolari sono poi previste per la
  determinazione del valore di liquidazione dei certificati, nel
  senso che tale valore deve essere determinato almeno ogni sei
  mesi e deve essere pubblicato secondo le analoghe disposizioni
  previste nella legge n. 77 del 1983.
    Infine, per aumentare le garanzie dei risparmiatori che
  abbiano investito nel fondo, è previsto che la società di
  gestione debba partecipare al patrimonio del fondo almeno per
  il 5 per cento e che i fondi di investimento aperti, italiani
  o esteri, possano partecipare egualmente al patrimonio del
  fondo in questione.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-261 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0261 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=066 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=026100 00 FASCIDC=11DDL0261 SORTNAV=0026100 000 00000 ZZDDLC261 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati