| 1. Le società di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo
1983, n. 77, possono istituire, in luogo dei fondi comuni di
investimento mobiliare aperti, fondi comuni di investimento
mobiliare chiusi, previa autorizzazione del Ministro del
tesoro, sentita la Banca d'Italia.
2. Il patrimonio del fondo può essere investito in società
che non abbiano conseguito ricavi superiori a 50 miliardi
risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento
dell'acquisizione da parte del fondo e i cui valori mobiliari
emessi non siano quotati.
3. Il patrimonio del fondo non può essere investito in
misura superiore al 60 per cento in titoli emessi da società
non quotate in Borsa, né negoziate al mercato ristretto;
l'investimento in azioni quotate in Borsa o negoziate al
mercato ristretto non può superare il 20 per cento del
patrimonio stesso.
4. Le quote acquisite dal fondo prima che la società sia
ammessa alla quotazione di Borsa ovvero sia negoziata al
mercato ristretto non sono computate ai fini del
raggiungimento del limite del 20 per cento previsto dal comma
3.
5. Nel fondo non possono essere detenute azioni emesse da
una stessa società non quotata in Borsa, né negoziata al
mercato ristretto, per un valore superiore al 30 per cento del
valore nominale complessivo di tutte le azioni ordinarie
emesse dalla società medesima.
6. Il patrimonio del fondo deve essere investito per almeno
il 20 per cento in titoli monetari di immediata liquidabilità,
secondo le prescrizioni del regolamento del fondo approvato
dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera b) del terzo
comma dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77.
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7. Le quote di partecipazione al fondo chiuso possono
essere rimborsate ai singoli partecipanti, dietro loro
richiesta, a decorrere dal quinto anno dalla data di chiusura
della sottoscrizione per ciascuna emissione, ovvero decorso il
maggior termine indicato nel regolamento del fondo. E' vietata
l'emissione di nuovi certificati ove le richieste di rimborso
inevase raggiungano un importo superiore al 5 per cento delle
attività del fondo, secondo l'ultima determinazione.
8. I certificati di partecipazione ai fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi sono ammessi di diritto alla
quotazione presso la Borsa valori, salvo motivato parere
contrario della Commissione nazionale per le società e la
Borsa.
9. Il valore di liquidazione della quota è determinato
dalla società di gestione all'atto dell'emissione e del
rimborso e comunque almeno una volta ogni sei mesi, tenendo
conto del valore sia del patrimonio netto relativo, sia del
carico delle partecipazioni nel fondo stesso; il valore è reso
pubblico nei modi previsti dalla normativa vigente per la
pubblicazione del valore delle quote di partecipazione ai
fondi comuni di investimento mobiliare aperti.
10. La società di gestione deve partecipare al fondo per
una quota almeno del cinque per cento del patrimonio del
fondo.
11. Al patrimonio dei fondi disciplinati dalla presente
legge possono partecipare anche le società autorizzate a
a gestire fondi comuni di investimento mobliare aperti,
italiani o esteri, all'uopo utilizzando le riserve o
parte del capitale eccedente il minimo previsto dalla
legge.
12. Si applicano le norme di cui alla legge 23 marzo
1983, n. 77, in quanto compatibili.
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