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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1403
DDL0261-0003
Progetto di legge Camera n. 261 - testo presentato - (DDL11-261)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C261. TESTIPDL
...C261.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC261 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Le società di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo
  1983, n. 77, possono istituire, in luogo dei fondi comuni di
  investimento mobiliare aperti, fondi comuni di investimento
  mobiliare chiusi, previa autorizzazione del Ministro del
  tesoro, sentita la Banca d'Italia.
    2.  Il patrimonio del fondo può essere investito in società
  che non abbiano conseguito ricavi superiori a 50 miliardi
  risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento
  dell'acquisizione da parte del fondo e i cui valori mobiliari
  emessi non siano quotati.
    3.  Il patrimonio del fondo non può essere investito in
  misura superiore al 60 per cento in titoli emessi da società
  non quotate in Borsa, né negoziate al mercato ristretto;
  l'investimento in azioni quotate in Borsa o negoziate al
  mercato ristretto non può superare il 20 per cento del
  patrimonio stesso.
    4.  Le quote acquisite dal fondo prima che la società sia
  ammessa alla quotazione di Borsa ovvero sia negoziata al
  mercato ristretto non sono computate ai fini del
  raggiungimento del limite del 20 per cento previsto dal comma
  3.
    5.  Nel fondo non possono essere detenute azioni emesse da
  una stessa società non quotata in Borsa, né negoziata al
  mercato ristretto, per un valore superiore al 30 per cento del
  valore nominale complessivo di tutte le azioni ordinarie
  emesse dalla società medesima.
    6.  Il patrimonio del fondo deve essere investito per almeno
  il 20 per cento in titoli monetari di immediata liquidabilità,
  secondo le prescrizioni del regolamento del fondo approvato
  dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera  b)  del terzo
  comma dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77.
 
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    7.  Le quote di partecipazione al fondo chiuso possono
  essere rimborsate ai singoli partecipanti, dietro loro
  richiesta, a decorrere dal quinto anno dalla data di chiusura
  della sottoscrizione per ciascuna emissione, ovvero decorso il
  maggior termine indicato nel regolamento del fondo.  E' vietata
  l'emissione di nuovi certificati ove le richieste di rimborso
  inevase raggiungano un importo superiore al 5 per cento delle
  attività del fondo, secondo l'ultima determinazione.
    8.  I certificati di partecipazione ai fondi comuni di
  investimento mobiliare chiusi sono ammessi di diritto alla
  quotazione presso la Borsa valori, salvo motivato parere
  contrario della Commissione nazionale per le società e la
  Borsa.
    9.  Il valore di liquidazione della quota è determinato
  dalla società di gestione all'atto dell'emissione e del
  rimborso e comunque almeno una volta ogni sei mesi, tenendo
  conto del valore sia del patrimonio netto relativo, sia del
  carico delle partecipazioni nel fondo stesso; il valore è reso
  pubblico nei modi previsti dalla normativa vigente per la
  pubblicazione del valore delle quote di partecipazione ai
  fondi comuni di investimento mobiliare aperti.
    10.  La società di gestione deve partecipare al fondo per
  una quota almeno del cinque per cento del patrimonio del
  fondo.
    11.  Al patrimonio dei fondi disciplinati dalla presente
  legge possono partecipare anche le società autorizzate a
  a gestire fondi comuni di investimento mobliare aperti,
  italiani o esteri, all'uopo utilizzando le riserve o
  parte del capitale eccedente il minimo previsto dalla
  legge.
    12.  Si applicano  le norme di cui alla legge 23 marzo
  1983, n. 77, in quanto compatibili.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-261 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0261 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=033 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=026100 00 FASCIDC=11DDL0261 SORTNAV=0026100 000 00000 ZZDDLC261 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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