| 1. La limitazione prevista alla lettera e) del comma
1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non opera per le spese mediche, di
ricovero e di assistenza specifica necessarie nei casi di
persone colpite da grave handicap.
2. Sono altresì interamente deducibili le spese sostenute
per l'acquisto di apparecchiature atte a ridurre l'invalidità
o a favorire l'inserimento anche parziale nell'attività
lavorativa delle persone gravemente handicappate.
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